COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 7 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. BAUNESE ( Campionato di 1^ Categoria – ) Avverso il risultato della gara Quartu S.E. / Baunese del 27.04.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°42 del 7 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. BAUNESE ( Campionato di 1^ Categoria - )
Avverso il risultato della gara Quartu S.E. / Baunese del 27.04.2003.
La reclamante chiede sia inflitta alla società Quartu S.E. la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il risultato di 0 a 2, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
La Pol. Baunese sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle file della società Quartu S.E., il giocatore Lai Andrea pur non avendone titolo in quanto, ancora infrasedicenne, era sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica.
La Commissione, letto il ricorso ed accertato che il giocatore Lai Andrea, alla data della disputa dell’incontro di cui sopra, non era provvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34 delle N.O.I.F. ,
DELIBERA di infliggere alla società Quartu S.E. la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in oggetto con il risultato di 0 a 2 e dispone il non addebito della tassa.
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