COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare P.M. GOLFO ARANCI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 27.03.2003 Gara P.M. Golfo Aranci / Corrasi del 23.03.2003
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
P.M. GOLFO ARANCI ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 27.03.2003
Gara P.M. Golfo Aranci / Corrasi del 23.03.2003
La P.M. Golfo Aranci ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.04.2004 inflitta al sig. Chiocca Mario, allenatore, il quale, essendo già squalificato fino al 03.04.2003, al termine della gara colpiva l’arbitro al petto con una manata di particolare violenza, cagionandogli intenso e perdurante dolore, nel contempo rivolgendogli una serie di insulti; altri insulti rivolgeva più tardi all’arbitro, tentando di introdursi con fare minaccioso nel suo spogliatoio.
La reclamante assume che, per un errore di identificazione nel quale incorse l’arbitro, responsabile di aver strattonato quest’ultimo fu il dirigente della società, sig. Patti Onofrio, e che il Chiocca si limitò ad introdursi nel terreno di gioco, adoperandosi per proteggere lo stesso direttore di gara, senza peraltro colpirlo.
La reclamante domanda pertanto una riduzione della sanzione che sia commisurata alla portata dell’episodio, nel quale non sarebbe individuabile alcun atto di violenza, ma, semmai, una intrusione non autorizzata dell’allenatore, nel terreno di gioco.
La Commissione, dall’esame del rapporto e del supplemento allegato, rileva che i fatti addebitati al Chiocca Mario, già colpito da provvedimento di squalifica, risultano dettagliamente descritti e provati, tanto da non lasciare dubbi sia in ordine alla attribuibilità allo stesso ( riconoscimento avvenuto mediante tesserino presente fra i documenti consegnati al direttore di gara) che in ordine alla loro consistenza ( forte manata al petto che determinava intenso e perdurante dolore, ai danni dell’arbitro, accompagnata e seguita da espressioni ingiuriose e dal tentativo di introduzione dello stesso tesserato nello spogliatoio). Gli episodi riferiti risultano peraltro di tale gravità da far ritenere la squalifica inflitta del tutto adeguata al comportamento sanzionato, così da dover essere confermata.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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