COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 38 del 10.04.2003. Gara Cannonau Jerzu / Barisardo del 06.04.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BARISARDO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 38 del 10.04.2003. Gara Cannonau Jerzu / Barisardo del 06.04.2003. L’U.S. Barisardo proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta alla predetta società l’ammenda di 800 Euro per avere i sostenitori lanciato diversi oggetti in campo fra cui alcune lattine piene, una della quali sfiorava l’arbitro e un’altra colpiva al capo un dirigente della squadra avversaria ed aver ingiuriato reiteratamente la terna arbitrale; l’inibizione a volgere ogni attività sino al 25.04.2003 al proprio dirigente Mucelli Giuseppe e la squalifica sino al 05.05.2003 al proprio allenatore Staffa Antonio. La reclamante assumeva che in merito agli episodi sopramenzionati non era stata accertata la responsabilità dei sostenitori del Barisardo e che, comunque, tali fatti andavano ridimenzionati in quanto non vi era stato nessun atto di violenza nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti e che, in relazione sia all’inibizione del proprio dirigente che alla squalifica dell’allenatore, le stesse sanzioni non erano assolutamente giustificate in quanto da parte dei tesserati non era stata accertata alcuna offesa né all’arbitro né alla terna arbitrale. Il Presidente della società reclamante, sentito all’odierna seduta, ribadiva le argomentazioni esposte nel reclamo chiedendo la riduzione dell’ammenda e delle altre sanzioni inflitte. La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale, pur constatando l’assoluta precisione del direttore di gara nelle descrizioni dei fatti così come documentati nel suddeto atto, ritiene che la sanzione dell’ammenda inflitta debba considerarsi eccessiva in relazione ai fatti consimili e che, pertanto, debba essere ridotta; rileva, inoltre, che la squalifica inflitta all’allenatore Staffa Antonio e l’inibizione inflitta al dirigente Mucelli Giuseppe non possono essere oggetto di analisi perché non impugnabili ai sensi dell’art. 41 del C.G.S.. Per quanto sopra, la Commissione DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta a 500 Euro e dispone il non addebito della tassa.
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