COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. LAERRU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 03.04.2003. Gara Laerru / Atletico Uri del 30.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. LAERRU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 03.04.2003. Gara Laerru / Atletico Uri del 30.03.2003. La società Laerru ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento col quale il Giudice Sportivo deliberava di infliggere ad entrambe le società la sconfitta col risultato di 0 a 2, avendo rilevato che al 25° del primo tempo scoppiava una rissa fra i giocatori delle due squadre ( individuati peraltro dall’arbitro) e che, nonostante i ripetuti tentativi, dopo otto minuti continuavano gli episodi di violenza fra i giocatori, tanto da determinare l’impossibilità alla prosecuzione dell’incontro, per responsabilità di entrambe le squadre. La reclamante domanda la revoca della sanzione e la ripetizione dell’incontro, ritenendo ingiustificato il provvedimento di sospensione, poiché i propri giocatori, secondo quanto sarebbe stato fatto presente al direttore di gara, si sarebbero dichiarati pronti a riprendere il gioco, mentre il capitano dell’ Atletico Uri, rimasto con otto giocatori in campo, avrebbe negato la propria disponibilità. La reclamante, avendo fatto richiesta di audizione, ha ribadito, davanti a questa Commissione, i propri assunti. La società Atletico Uri non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, rileva che l’episodio che determinò il provvedimento di sospensione della gara è rappresentato da una rissa che coinvolse “ tutti i giocatori in campo ivi compresi” i componenti delle due panchine ed i due assistenti. La confusione generale creatasi indusse l’arbitro ad emettere il triplice fischio e, pure dopo questo, mentre le due squadre facevano rientro negli spogliatoi, le intemperanze proseguirono tanto da determinare la decisione di sospensione, prontamente comunicata ai due capitani. La Commissione, sulla scorta di tali elementi, ritenendo giustificata la sanzione sportiva adottata a carico di entrambe le società, DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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