COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 27 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. LACHESINA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 dell’8.04.2004. Gara Bultei / Lachesina Mores del 04.04.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 27 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. LACHESINA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 dell’8.04.2004. Gara Bultei / Lachesina Mores del 04.04.2004. L’A.S. Lachesina Mores proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: - squalifica per tre gare dei giocatori Chessa Gavino Mauro, Sassu Andrea e Maiolo Patrich; - squalifica per due gare dei giocatori Fenu Edoardo e Campus Corrado; - inibizione sino al 05.05.2004 del dirigente Mureddu Raffaele; - ammenda di euro 100,00 a carico della società. La reclamante in riferimento alla squalifica inflitta al proprio tesserato Chessa assumeva che lo stesso, pur essendo autore di un fatto riprovevole, non avrebbe usato la violenza desunta dalla decisione del Giudice Sportivo e concludeva con la richiesta della riduzione della sanzione irrogata; analoghe argomentazioni venivano svolte nell’interesse del Sassu per il quale ugualmente si concludeva per la riduzione della squalifica; inoltre la reclamante assumeva che doveva ritenersi eccessiva la sanzione inflitta al Maiolo in quanto lo stesso non avrebbe proferito alcuna frase ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro e chiedeva, pertanto, una riduzione tenendo conto solo dell’espulsione nella gara in oggetto, così come chiedeva la riduzione della squalifica di due giornate inflitta ai giocatori Fenu e Campus per i motivi esposti nel reclamo. La reclamante infine chiedeva la riduzione della inibizione al 05.05.2004 del proprio dirigente Mureddu il quale, pur assumendo un’atteggiamento riprovevole, non poneva in essere alcun atto di violenza e domandava, anche, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda in considerazione del fatto che il comportamento del pubblico non era da ritenersi eccessivamente intemperante e che comunque, in ogni caso, sarebbe stato determinato dall’atteggiamento provocatorio dell’arbitro. La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale e preso atto delle dichiarazioni della reclamante all’odierna seduta, nella quale ha sostanzialmente confermato il contenuto del reclamo, in considerazione dell’articolata descrizione dei fatti esposti nel citato rapporto arbitrale, ritiene che la sanzione inflitta ai giocatori Chessa ( tra l’altro autore di un fallo di reazione) e ai giocatori Sassu e Maiolo debba ritenersi certamente congrua anche in relazione a fatti consimili; nel resto è pacifico che le dichiarazioni del direttore di gara non possano essere smentite da mere allegazioni di parte proveniendo le prime da fonte privilegiata; ritiene, altresì, che anche la inibizione inflitta al dirigente Mureddu sia commisurata ai fatti descritti; osserva, infine, che per quanto attiene le squalifiche dei giocatori Fenu e Campus, le stesse non possano essere esaminate nel merito in considerazione del fatto che il reclamo sul punto va dichiarato inammissibile per espressa disposizione normativa che vieta, appunto, qualsiasi riesame in merito a sanzioni inferiori a tre giornate di gara. Per questi motivi, DICHIARA inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica dei giocatori Fenu e Campus e conferma integralmente nel resto la decisione del Giudice Sportivo disponendo l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it