COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 27 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S.S. SANT’ANTONIO ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Ardara / Sant’Antonio del 18.04.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 27 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S.S. SANT’ANTONIO ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Ardara / Sant’Antonio del 18.04.2004.
La S.S. Sant’Antonio ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe lamentando l’avvenuto impiego nella squadra avversaria del calciatore Olmetto Claudio, nato il 29.05.1988, in difetto dell’autorizzazione federale all’utilizzo di calciatore infrasedicenne.
La Pol. Ardara ha controdedotto assumendo l’avvenuto invio al Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. della documentazione utile ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del calciatore.
La Commissione, letti gli atti ufficiali ed accertata la rituale e valida introduzione del procedimento, rileva che, in base all’art. 34, n° 3 delle N.O.I.F., il calciatore Olmetto Claudio, in assenza dell’autorizzazione federale, non poteva essere utilizzato dalla Pol. Ardara.
Pertanto, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere in capo alla Pol. Ardara la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della S.S. Sant’Antonio.
Dispone di non addebitare la relativa tassa.
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