COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 27 aprile 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. NIKEYON SUNI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 38 del 22.04.2004. Gara San Nicola / Nikeyon del 18.04.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 27 aprile 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. NIKEYON SUNI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 38 del 22.04.2004. Gara San Nicola / Nikeyon del 18.04.2004. Secondo il rapporto arbitrale, nel corso della gara di cui all’oggetto, al 47° minuto del secondo tempo, durante un’azione di gioco, il calciatore Nurchis Gianluca della società Nikeyon colpiva con un violentissimo pugno sul capo, nella zona occipitale, il direttore di gara, che perdeva i sensi per alcuni secondi e successivamente provava un fortissimo mal di testa che gli impediva di proseguire la gara, che veniva perciò sospesa. Il Nurchis aggiungeva nell’atto violento una serie di frasi offensive ed un ulteriore tentativo di aggressione, istigato nella sua condotta da compagni di squadra e da suoi dirigenti, non identificati; il predetto Nurchis minacciava ancora l’arbitro nel momento in cui quest’ultimo raggiungeva la sua autovettura. Nel corso della gara in oggetto, un altro tesserato della società Nikeyon, Mura Sandro, veniva espulso per aver reagito con frasi volgari e gesti di irrisione nei confronti dell’arbitro, che lo aveva ammonito. In seguito alle descritte infrazioni, il Giudice Sportivo deliberava le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara, ai danni della società Nikeyon, con il risultato conseguito sul campo di 1 a 6; squalifica fino al 31.12.2007 al calciatore Nurchis Gianluca; ammenda di euro 300,00 alla società Nikeyon; tre giornate di squalifica al giocatore Mura Sandro. Contro tali provvedimenti propone reclamo la Società Nikeyon, la quale ritiene di ravvisare imprecisioni, contraddizioni e mancanza di obiettività nella rappresentazione dei fatti, oggetto dei provvedimenti censurati, operata dall’arbitro, indicato come causa prima, con i suoi atteggiamenti provocatori, della condotta non regolamentare dei suoi tesserati. La reclamante condanna il gesto del Nurchis, ma ne diminuisce la gravità, almeno per quanto riguarda la serietà delle conseguenze subite dal direttore di gara. Inoltre la reclamante giudica priva di motivazione l’ammenda di euro 300,00 irrogata e ne chiede l’annullamento, o in subordine la riduzione; chiede infine la riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori Nurchis e Mura. La Commissione, letti gli atti di gara e le motivazioni della reclamante, ritiene che i provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo siano conseguenti ad una sua oggettiva valutazione delle infrazioni addebitate ai soggetti sanzionati. Il referto arbitrale, assolutamente preciso nella rappresentazione dei fatti, descrive con esatezza e ricchezza di particolari i comportamenti dei tesserati della società Nikeyon, così che ne risultano definiti con la massima attendibilità. Da ciò la Commissione tra elementi di giudizio che la portano a ritenere fondati nella sostanza e congrui nella misura i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo ad eccezione della sanzione inflitta al calciatore Mura Sandro, la cui infrazione si giudica più congruamente punita con una squalifica di minore entità. La Commissione, pertanto, ritenuta non accoglibile la richiesta della reclamante di una riduzione di tutte le sanzioni inflitte, ma soltanto di quella al calciatore Mura Sandro, DELIBERA di ridurre a due giornate la squalifica al predetto Mura Sandro e di confermare nel resto i provvedimenti contro cui è reclamo. Dispone non doversi fare addebito della tassa.
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