COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 04 maggio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TONARA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 34 del 25.03.2004. Gara Tonara / Fonni del 17.03.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 04 maggio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TONARA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 34 del 25.03.2004. Gara Tonara / Fonni del 17.03.2004. Secondo il rapporto arbitrale, al termine della gara in oggetto il giocatore Sau Luca ( U.S. Tonara) aggrediva il direttore di gara e lo afferrava per un orecchio storcendolo, procurandogli forte dolore e sordità temporanea, il tutto mentre proferiva pesanti ingiurie e minacce. Il Giudice Sportivo, a conclusione dell’esame di detto referto arbitrale, deliberava a carico del calciatore Sau la squalifica fino al 31.12.2005. Avverso tale sanzione ricorre a questa Commissione l’U.S. Tonara, la quale, assumendo la sostanziale non veridicità del referto arbitrale e mettendo in discussione la serenità di giudizio e la buona fede del direttore di gara, nega in buona sostanza che da parte del Sau sia stato commesso alcun gesto di violenza nei confronti del direttore di gara. La U.S. Tonara chiude il reclamo con la richiesta di un riesame del provvedimento e con quella di essere sentiti. La Commissione, esaminati gli atti e sentiti in separate audizioni l’arbitro e il Presidente della Società reclamante, ritiene che i fatti in esame abbiano avuto uno svolgimento assolutamente corrispondente ai termini con i quali i fatti stessi sono stati rappresentati dal rapporto arbitrale. Ritenuta pertanto la fondatezza della motivazione, alla base della sanzione irrogata al giocatore Sau, la Commissione giudica comunque la sanzione medesima non adeguata, per eccesso di severità, ad un’infrazione quale quella di cui trattasi. Ciò viene precisato soprattutto alla luce di un elemento di conoscenza relativo al fatto esaminato, emerso soltanto in sede di audizione, da parte di questo collegio giudicante, dell’arbitro, dal quale si viene a sapere che l’effetto doloroso e la temporanea sordità provocatigli dal gesto del Sau sono stati accentuati da uno stato di precedente sofferenza all’orecchio da parte del direttore di gara. Pertanto, in considerazione di quanto fin qui detto, la Commissione DELIBERA di ridurre al 31 marzo 2005 la sanzione inflitta al calciatore Sau Luca. Dispone che non si faccia addebito della tassa.
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