COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°14 del 30 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del calciatore Pinna Antonio (27.11.1983), per doppio tesseramento, da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°14 del 30 ottobre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento del calciatore Pinna Antonio (27.11.1983), per doppio tesseramento, da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna
A seguito di segnalazione dell’U.S. Bultei, il Comitato Regionale Sardegna accertava che il calciatore Pinna Antonio risultava tesserato con il nome di Antonello a favore della Pol. Busachese e come Antonio a favore del F.B.C. Cabras. Interessava pertanto la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. perché stabilisse quale dei due tesseramenti dovesse essere riconosciuto valido e quale invece dovesse essere revocato. La predetta Commissione dichiarò valido il tesseramento del calciatore per la Pol. Busachese e nullo quello per la F.B.C. Cabras, ritenuto irregolare perché inoltrato successivamente, quando lo stesso calciatore risultava già vincolato per la Busachese. Tale decisione venne pubblicata in data
3 luglio 2003 sul C.U. n° 2/D della F.I.G.C..
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Sardegna, nella riunione del 3 settembre 2003 deferiva a questa Commissione per i provvedimenti disciplinari di sua competenza il tesserato Pinna Antonio.
In data 24 settembre 2003, in esecuzione della decisione del C.R.Sardegna sopra riferita, questa Commissione comunicava all’interessato Pinna Antonio i motivi del deferimento in oggetto, relativo al fatto di aver sottoscritto due richieste di tesseramento, la prima col nome di Antonello e la seconda col nome di Antonio per due diverse Società violando in tal modo quanto prescritto dall’art. 1 del C.G.S. e dall’art. 40, comma 4 delle N.O.I.F., contestandogli formalmente l’addebito conseguente.
L’interessato calciatore Pinna Antonio ha fatto pervenire deduzioni nei termini, chiarendo la propria posizione.
Questa Commissione, accertata la fondatezza delle motivazioni alla base del deferimento disposto dal Presidente del C.R.Sardegna a carico del tesserato Pinna Antonio, resosi responsabile di aver sottoscritto due diverse richieste di tesseramento per due distinte Società, DELIBERA di infliggere al giocatore Pinna Antonio la squalifica per mesi tre.
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