COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°18 del 27 novembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. NIKEYON ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 06.11.2003 Gara Bosa / Nikeyon del 01.11.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°18 del 27 novembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
S.S. NIKEYON ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 06.11.2003
Gara Bosa / Nikeyon del 01.11.2003.
La società Nikeyon proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Mei Paolo sino alla data del 29.09.2004, per avere colpito alla coscia con una violenta pallonata l’arbitro, alla fine della gara, procurandogli un forte dolore.
La reclamante assumeva che da parte del proprio tesserato non venne posto in essere alcun atto volontario in quanto il Mei colpì il direttore di gara da una distanza notevole ( circa 15 metri) ed inoltre che quest’ultimo si trovava di spalle rispetto al proprio tesserato e che, quindi, da tale posizione non potè, comunque, percepire la volontarietà o meno dell’atto.
La Commissione,
- rilevato che dal rapporto arbitrale effettivamente non può evincersi con ragionevole certezza se effettivamente il Mei avesse o meno intenzione di scagliare volontariamente il pallone all’indirizzo dello stesso direttore di gara;
- considerato che quest’ultimo, seppure ritualmente convocato, non si è presentato all’odierna riunione senza addurre alcun motivo per giustificare la sua assenza e non ha, quindi, potuto chiarire rale dubbio,
- considerato che, comunque, appare significativa agli effetti della presunta assenza di volontarietà, il fatto che il pallone raggiunse l’arbitro ad una distanza quanto meno non minore a dieci metri ( vedi rapporti arbitrali);
in parziale modifica dell’impugnata decisione, pur ritenuto l’atto del Mei in ogni caso riprovevole, seppur involontario o non mirato a colpire l’arbitro, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta sino alla data del 31.12.2003 disponendo il non addebito della tassa.
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