COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°2 del 17 luglio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. ROBUR SENNORI ( Torneo Città di Sassari Calcio a 11) Avverso delibera G.S. C.U. n° 49 del 19 giugno 2003 Gara Robur Sennori / Olmedo del 06.06.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°2 del 17 luglio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
S.C. ROBUR SENNORI ( Torneo Città di Sassari Calcio a 11)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 49 del 19 giugno 2003
Gara Robur Sennori / Olmedo del 06.06.2003.
La S.C. Robur Sennori ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti:
1) ammenda di Euro 550,00 inflitta alla società Robur Sennori perché, al termine della gara, i giocatori della squadra si assiepavano attorno all’arbitro impedendogli di uscire dal terreno di gioco e, nel contempo, lo insultavano, spingendolo e colpendolo in vario modo, senza che alcuno dei dirigenti della società intervenisse;
2) squalifica fino al 30.11.2003 al giocatore Mannu Mariolino perché, espulso per plateali ingiurie all’arbitro, al termine della gara lanciava il pallone contro il direttore di gara, colpendolo alle gambe;
3) squalifica fino al 31.12.2004 al giocatore Demurtas Francesco perché, al termine della gara, insultava l’arbitro e lo colpiva con vari pugni e calci;
4) squalifica fino al 31.12.2004 al giocatore Fattacciu Angelo perché, al termine della gara, insultava l’arbitro e lo colpiva con vari pugni e calci;
5) squalifica fino al 31.12.2004 al giocatore Nuvoli Fabio perché, al termine della gara, spintonava l’arbitro e lo colpiva con un calcio ad un polpaccio;
6) squalifica fino al 31.12.2004 al giocatore Spanu Antonello perché, al termine della gara, insultava l’arbitro e lo colpiva con vari pugni e calci;
7) squalifica fino al 30.06.2004 al giocatore Cossu Salvatore perché, al termine della gara, lanciava della sabbia sul viso dell’arbitro, causandogli temporanei disturbi alla vista;
8) squalifica fino al 31.12.2003 al giocatore Carta Antonio perché, al termine della gara, spintonava l’arbitro facendolo quasi cadere a terra;
9) squalifica fino al 31.12.2003 al giocatore Rubattu Samuele perché, al termine della gara, ingiuriava l’arbitro e lo raggiungeva al petto con uno sputo.
La reclamante contesta gli addebiti e domanda una revoca delle sanzioni,o, in subordine, una riduzione delle stesse.
Sostiene, in particolare, che alcuni dei giocatori, Rubattu Samuele e Spanu Antonello, devono ritenersi totalmente estranei ai fatti; il primo, perché inserito in elenco, senza che fosse presente all’incontro ed il secondo, per avere lasciato il campo, a seguito di sostituzione, alla fine del primo tempo. Contesta, inoltre, la reclamante, che i restanti tesserati possano essersi resi autori degli episodi, avvenuti in un unico contesto, e che l’arbitro, vittima di tali atti di violenza, possa essere stato capace, in fasi così concitate, di individuarli specificatamente, descrivendo per ciascuno i fatti addebitati.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato davanti a questa Commissione:
- che effettivamente il giocatore Rubattu Samuele non partecipò all’incontro, e che responsabile degli addebiti contestatigli deve ritenersi, piuttosto, il giocatore Satta Mario Tonio, schierato come portiere e come tale presente in campo;
- che i giocatori Mannu Mariolino, Demurtas Francesco, Fattacciu Angelo, Nuvoli Fabio, Spanu Antonello, Cossu Salvatore e Carta Antonio si resero viceversa responsabili degli atti di violenza e delle ingiurie loro ascritti;
- che tali atti di violenza non determinarono sulla persona dello stesso direttore di gara conseguenze e lesioni, stante la limitata intensità degli atti, posti in essere da giovani infraventenni.
La reclamante è a sua volta comparsa in persona dei propri rappresentanti ed ha confermato la limitata portata degli episodi, pur deprecabili, non caratterizzati, peraltro, da particolare violenza e privi di conseguenze.
La Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali e delle precisazioni fornite dal direttore di gara nella seduta odierna, ritiene i fatti sanzionati riferibili ai giocatori come sopra elencati.
Con particolare riferimento al giocatore Satta Mario Tonio, lo stesso deve ritenersi responsabile di quanto in precedenza attribuito, per errore, al giocatore Rubattu Samuele.
I chiarimenti forniti dall’arbitro sulle modalità degli episodi e sulle limitate conseguenze degli atti di violenza attribuiti ai tesserati della società reclamante, inducono a considerare i fatti ascritti, pur deprecabili, suscettibili di adeguata riduzione nelle sanzioni già adottate dal G.S.. Di limitata portata deve, conseguentemente, ritenersi la responsabilità della società, presente, peraltro, ai fatti con un solo dirigente accompagnatore.
Per tali motivi, in accoglimento parziale del reclamo, DELIBERA:
1) di annullare la squalifica inflitta al giocatore Rubattu Samuele e conseguentemente infliggere al giocatore Satta Mario Tonio la squalifica fino al 31.10.2003;
2) di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Carta Antonio, Cossu Salvatore, Mannu Mariolino, fino al 30.09.2003;
3) di ridurre la squalifica inflitta ai giocatori Nuvoli Fabio, Demurtas Francesco e Spanu Antonello al 31.12.2003;
4) di ridurre l’ammenda a carico della società Robur Sennori ad Euro 250,00:
Dispone il non addebito della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°2 del 17 luglio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.C. ROBUR SENNORI ( Torneo Città di Sassari Calcio a 11) Avverso delibera G.S. C.U. n° 49 del 19 giugno 2003 Gara Robur Sennori / Olmedo del 06.06.2003."