COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. SARDARA 1983 ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U.n°20 dell’11.12.2003 Gara Sardara 1983 / Oristanese del 07.12.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. SARDARA 1983 ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U.n°20 dell’11.12.2003 Gara Sardara 1983 / Oristanese del 07.12.2003. La Polisportiva Sardara 1983 ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatorte Sanna Giuseppe per quattro gare in quanto, espulso per aver cercato di colpire un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva una frase offensiva nei confronti del direttore di gara, ritardando l’uscita dal terreno di gioco e, al termine dell’incontro, attendeva i giocatori avversari per deriderli, creando scompiglio. La reclamante assume che l’espressione ingiuriosa riportata nel rapporto dell’arbitro può essere stata rivolta ad un giocatore avversario e che in nessun modo il Sanna Giuseppe avrebbe impedito la ripresa del gioco. Il Sardara 1983 prosegue rappresentando che le intemperanze al termine della gara siano da ascrivere all’allenatore dell’Oristanese e non al Sanna Giuseppe, concludendo con la richiesta per la riduzione della squalifica inflitta. La Commissione, esaminati gli atti, non può non osservare che i comportamenti del Sanna, posti in essere in momenti diversi nell’arco di pochi minuti, a partire dall’atteggiamento minaccioso e poco sportivo nei confronti di un giocatore avversario, continuando con le ingiuriose espressioni nei confronti del direttore di gara, per finire con il dileggio rivolto agli avversari sconfitti, a fine partita, configurano una serie di atti non regolamentari tali da giustificare nella misura la sanzione inflitta. Ritenuta pertanto non accoglibile la richiesta, avanzata dalla Pol. Sardara 1983, di una riduzione della sanzione impugnata DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone che si faccia addebito della tassa prevista.
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