COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n°14 del 17.12.2003 Gara Dopolavoro Ferroviario /Capoterrese del 14.12.2003

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n°14 del 17.12.2003 Gara Dopolavoro Ferroviario /Capoterrese del 14.12.2003 La Società Capoterrese propone reclamo avverso il provvedimento del G.S., che infligge quattro giornate di squalifica al giocatore Lepori Cristian perché, espulso per aver rivolto all’arbitro frasi volgari e scurrili, si ripeteva più volte nel suo atteggiamento anche negli spogliatoi. La reclamante chiede la riduzione della sanzione, giudicata eccessivamente severa, poiché il Lepori si è lasciato andare ad una momentanea intemperanza, non dettata da volontà meditata di offendere l’arbitro. La Commissione, letto il reclamo e valutata l’attendibilità delle sue motivazioni, osserva che il giocatore, in contraddizione con l’affermazione allegata a difesa, reiterò la frase offensiva rivolta all’arbitro, anche in momenti successivi all’espulsione dal campo decretata a suo danno. La sanzione inflitta, pertanto, è sicuramente motivata. Per altro, non si può non rilevare che l’espressione proferita dal Lepori è tra quelle riferibili più a mera maleducazione che a vere e proprie volgari offese verbali. Pertanto, questa Commissione ritiene che effettivamente la gravità della sanzione non corrisponde alla relativa tenuità e valenza offensiva dell’intemperanza verbale del Lepori, già punito immediatamente dall’espulsione dal terreno di gioco. Ciò detto, giudicata fondata la richiesta di una riduzione della sanzione impugnata, DELIBERA di accogliere il reclamo della S.S. Capoterrese e riduce la sanzione del giocatore Lepori Cristian a due giornate di gara. Dispone inoltre non doversi fare addebito della tassa.
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