COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento dell’U.S. Cannonau Jerzu Picchi da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°22 del 31 dicembre 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento dell’U.S. Cannonau Jerzu Picchi da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna Il Presidente del C.R.S. ha deferito a questa Commissione l’U.S. Cannonau Jerzu Picchi per aver rinunciato alla partecipazione al Campionato Regionale Juniores, per il quale aveva a suo tempo presentato domanda di iscrizione, in violazione di quanto previsto dall’art. A/9, n° 2, lett.a) del C.U. n° 1 della L.N.D. pubblicato in data 1° luglio 2003. La Commissione contestava l’addebito, invitando il legale rappresentante della Società a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione entro il 22 dicembre 2003, cosa che il Presidente pro tempore della Società ha fatto nei termini. Sentito nel corso dell’odierna seduta, il predetto Presidente ha ribadito le motivazioni a difesa già fatte pervenire a questa Commissione per iscritto, sostenendo che la Società da lui rappresentata non ha potuto fare a meno di rinunciare alla partecipazione al Campionato Juniores a causa delle insuperabili difficoltà logistiche e organizzative derivantile dalla distanza rilevante tra le sedi delle altre Società partecipanti al torneo in questione. Ha chiesto, pertanto, la comprensione e la solidarietà della Commissione nel riconoscere la validità delle giustificazioni addotte dalla Società che, a malincuore, deve rinunciare a compiere fino in fondo il piano sportivo preventivato. La Commissione, - - verificata la situazione alla base del deferimento della Società da parte del Presidente del C.R.S.; - - ritenuti fondati i motivi che hanno determinato il predetto provvedimento; - - accertata la violazione delle norme di cui all’art. 1 del C.G.S. da parte dell’A.S. Cannonau Jerzu Picchi; - - osservato che le argomentazioni difensive addotte, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere all’U.S. Cannonau Jerzu Picchi l’ammenda di Euro 2.000,00 (duemila).
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