COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. SPORTING CLUB CALASETTA ( Campionato Calcio a Cinque Serie C2) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 16.12.2003. Gara Club San Paolo / Club Calasetta del 12.12.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C. SPORTING CLUB CALASETTA ( Campionato Calcio a Cinque Serie C2) Avverso delibera G.S. C.U. n° 16 del 16.12.2003. Gara Club San Paolo / Club Calasetta del 12.12.2003. La reclamante chiede che siano ridotte le squalifiche inflitte ai giocatori Armeni Leonardo e Lusci Roberto, rispettivamente fino al 31.12.2006 e a n° 3 gare, perché ritenuti responsabili: il primo, di aver colpito la nuca dell’arbitro con due schiaffetti e, alla notifica dell’espulsione, di essersi scagliato contro lo stesso raggiungendolo con due pugni in pieno volto, tentando di colpirlo ulteriormente senza peraltro riuscirvi per l’intervento dei suoi compagni di squadra; successivamente di aver proferito una serie di ingiurie sempre nei confronti del direttore di gara; il secondo di aver rivolto, dalla panchina, frase offensiva all’arbitro e, espulso, di aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco. Sostiene la reclamanate che l’Armeni Leonardo si sarebbe reso responsabile di uno scatto d’ira nei confronti del direttore di gara, che sarebbe stato diretta conseguenza di una serie di errate valutazioni arbitrali a danno dello stesso. Esclude che il proprio tesserato abbia avuto l’intenzione di colpire, e tanto meno di recare pregiudizio fisico, al direttore di gara. Per quanto riguarda poi il Lusci Roberto, sostiene che il proprio giocatore non avrebbe pronunciato alcuna frase irriguardosa all’indirizzo dell’arbitro e che comunque quest’ultimo non sarebbe stato nelle condizioni di sentirlo trovandosi lo stesso a notevole distanza. La Commissione, letti gli atti, rilevata l’osservanza da parte della reclamante delle norme procedurali, ha sentito nella seduta odierna a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato integralmente quanto esposto nel referto di gara e nell’allegato supplemento, precisando e sottolineando di non aver sofferto dolore alcuno a seguito dei pugni ricevuti, e di non aver subito alcun condizionamento psicologico a seguito della citata contestazione. Per quanto riguarda il comportamento del tesserato Lusci, l’arbitro conferma di aver colto con chiarezza i termini della frase irriguardosa attribuita allo stesso. La Commissione, preso atto delle dichiarazioni rese in questa sede dal direttore di gara e rilevata l’inverosimiglianza delle stesse laddove questi ha sostenuto e confermato di essere stato attinto sulla mascella sinistra, da due pugni sferrati dal giocatore Armeni Leonardo, senza peraltro lamentare il benchè minimo dolore e tanto meno conseguenze di natura psicologica, ritiene di non poter accogliere la rappresentazione dei fatti così come prodotta dal direttore di gara, in quanto risalta con evidenza la controddittorietà del suo assunto. Resta comunque un’acclarata manifestazione di scomposta e violenta protesta da parte del tesserato della società reclamante, meritevole di adeguata sanzione disciplinare. Per quanto poi attiene al comportamento antiregolamentare del Lusci Roberto, avendo in questa sede l’arbitro confermato quanto descritto nel suo referto, la Commissione giudica congruo il provvedimento che ne è conseguito. Per tutto quanto sopra, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica dell’Armeni Leonardo fino al 30.06.2004, confermando nel resto. Dispone non debba farsi addebito della tassa.
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