COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 15 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. PARTEOLLA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 30 dicembre 2003. Gara Parteolla / Castiadas del 21.12.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 15 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. PARTEOLLA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 30 dicembre 2003. Gara Parteolla / Castiadas del 21.12.2003. La Pol. Parteolla ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato i giocatori Picciau Antonio e Mascia Daniele per cinque giornate e inibito il dirigente Bandu Efisio sino al 21.01.2004. A sostegno dell’impugnazione, la società reclamante ha dichiarato che né i giocatori né il dirigente si erano resi responsabili dei fatti a loro addebitati e che nel campo di gioco erano entrati solo i dirigenti della squadra ospite ai quali, pertanto, doveva essere addebitata la responsabilità per la sospensione della gara. Fatte queste premesse, la società reclamante ha chiesto la riduzione delle squalifiche ai giocatori e della inibizione al dirigente. La Commissione Disciplinare ritiene che il ricorso avverso la squalifica dei giocatori non meriti accoglimento e debba quindi essere respinto. Il direttore di gara, infatti, è stato molto preciso nell’identificare i tesserati che avevano occupato l’area di rigore e gli avevano impedito di proseguire la gara, con la logica conseguenza che non esiste alcun dubbio sui soggetti che si sono resi responsabili dei fatti addebitati. Questo premesso, il comportamento dei giocatori, consistito in una manifestazione di protesta tale da costringere l’arbitro alla sospensione della gara, deve sicuramente essere qualificato come violento e valutato in maniera sufficiente a giustificare la sanzione della squalifica nella misura stabilita dal Giudice Sportivo. Il tutto aggravato dalla considerazione che i tesserati erano, rispettivamente, il capitano ed il vice capitano della squadra. Si rileva, infine, che il reclamo avverso l’inibizione del dirigente Bandu deve essere considerato inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, capo 3b) del C.G.S., che esclude la impugnabilità dei provvedimenti di inibizione inferiori ad un mese. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso l’inibizione del dirigente Bandu Efisio e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone l’addebito della tassa.
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