COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. FURIA ROSSA BARATILI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Oristano ) Avverso delibera G.S. C.U. n°20 del 15.01.2004 Gara Furia Rossa / Villaurbana dell’11.01.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. FURIA ROSSA BARATILI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Oristano )
Avverso delibera G.S. C.U. n°20 del 15.01.2004
Gara Furia Rossa / Villaurbana dell’11.01.2004.
L’A.S. Furia Rossa Baratili propone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al C.U. in oggetto, che irroga la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata, con il risultato di 0 a 3, a favore della società Villaurbana, poiché i comportamenti antiregolamentari posti in essere da giocatori della società reclamante, sanzionati con specifici provvedimenti, inducevano l’arbitro a sospendere la gara al 46° del secondo tempo, per il venir meno del numero minimo di giocatori in campo essendo stati espulsi nel giro di tre minuti, tra il 43° e il 46°, cinque giocatori della società Furia Rossa. Quest’ultima non contesta le sanzioni inflitte ai suoi tesserati, ma ritiene che l’arbitro abbia commesso un errore a sospendere una gara di fatto già conclusa, o, quantomeno per averla sospesa senza un giustificato motivo, poiché le proteste non erano state tali da far adottare un così grave provvedimento.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ha accertato, attraverso la relazione arbitrale la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalle generiche tesi difensive della reclamante, che tra il 43° e il 46° del secondo tempo venivano espulsi per atti antiregolamentari i giocatori Medda Ermanno, Orrù Cristian, Dessì Andrea, Placido Gianluca e Fanari Vladimir. Ritiene pertanto che la sospensione della gara per la quale è reclamo sia stata adottata legittimamente dall’arbitro, per cui la conseguente sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è da giudicarsi motivata.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone doversi fare addebito della tassa.
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