COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ANTAS CLUB FLUMINIMAGGIORE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato distrettuale di Carbonia) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 15 gennaio 2004 Gara Antas Club Fluminimaggiore / Sporting Gonnesa del 06.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ANTAS CLUB FLUMINIMAGGIORE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato distrettuale di Carbonia) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 15 gennaio 2004 Gara Antas Club Fluminimaggiore / Sporting Gonnesa del 06.01.2004. La Pol. Antas Club ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo: 1) ammenda di Euro 50,00, in quanto sostenitori dell’Antas per tutta la gara proferivano frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro; 2) squalifica del giocatore Masala Giovanni per cinque giornate perché, espulso per aver contestato l’arbitro, usciva dal terreno di gioco e colpiva con ripetuti calci l’autovettura dell’arbitro parcheggiata in prossimità degli spogliatoi. Nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo si poneva davanti allo spogliatoio dell’arbitro e, con atteggiamento minaccioso, chiedeva chiarimenti a quest’ultimo. In entrambi i casi veniva allontanato dei dirigenti della propria squadra; 3) squalifica del giocatore Zanda Simone per quattro giornate perché dalla panchina ingiuriava gravemente il direttore di gara. Espulso, si avvicinava minacciosamente all’arbitro con una borraccia in mano. Allontanato dai compagni di squadra abbandonava il terreno di gioco urlando frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro; 4) squalifiche dei giocatori Pilutzu Daniele e Cireddu Diego, entrambi per tre giornate di gara per avere, il primo, colpito, a gioco fermo, con un calcio un avversario e, il secondo, sebbene non inserito nell’elenco dei calciatori partecipanti alla gara, per avere rivolto all’arbitro dagli spalti frasi gravemente offensive e minacciose. La reclamante contesta gli addebiti sostenendo, in particolare, che i pochi sostenitori della squadra non abbiano in alcun modo minacciato o ingiuriato l’arbitro. Per quanto riguarda la squalifica inflitta al giocatore Masala Giovanni viene sostenuto come il predetto non si sia reso responsabile dell’atto al medesimo ascritto, ma che, durante l’intervallo, assecontando il desiderio del Presidente della squadra, si fosse recato nei pressi degli spogliatoi dell’arbitro per porgere le proprie scuse. Circa gli episodi che vedevano il coinvolgimento dei giocatori Zanda Simone e Pilutzu Daniele non ne viene contestata la veridicità in modo assoluto ma viene posto in evidenza come il giocatore Zanda non si sia avvicinato all’arbitro e non sia entrato nel terreno di gioco e che il giocatore Pilutzu abbia reagito ad una provocazione. Da ultimo, nelle allegazioni difensive viene messo in risalto che il giocatore Cireddu Diego non poteva aver rivolto frasi minacciose al direttore di gara per tutta la partita posto che, al termine del primo tempo, il medesimo lasciava gli spalti per recarsi al lavoro. Sulla base di tali assunti la reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda nonché la riduzione delle sanzioni inflitte ai giocatori Masala, Zanda, Pilutzu e Cireddu. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il provvedimento relativo all’ammenda inflitta alla società non è impugnabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 3°, lett.d) del Nuovo C.G.S.. Nel merito, ritiene che le richieste della reclamante non possono essere accolte. Infatti, nel comportamento dei giocatori, così come descritto con chiarezza e precisione nel referto dell’arbitro, sono con evidenza riconoscibili gli aspetti di atteggiamenti di non controllata protesta, che non si sono concretizzati in violenza per l’intervento, a seconda dei casi, dei compagni o dei dirigenti della squadra. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso l’ammenda e di confermare nel resto. Dispone l’addebito della tassa.
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