COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Falchi Riccardo Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 15 gennaio 2004 Campionato di 2^ Categoria Gara Domusnovas / Siliqua del 6 gennaio 2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Falchi Riccardo Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 15 gennaio 2004 Campionato di 2^ Categoria Gara Domusnovas / Siliqua del 6 gennaio 2004. Il giocatore Falchi Riccardo, tesserato per l’U.S. Domusnovas J.Santos, chiede che gli sia revocata o ridotta la squalifica per cinque giornate inflittagli dal Giudice Sportivo perché ritenuto responsabile di aver insultato il direttore di gara che, a seguito di tale comportamento, lo espelleva; alla notifica del provvedimento, di aver spinto l’arbitro alle spalle e di avere reiterato il comportamento ingiurioso. Il reclamante contesta l’entità della sanzione in quanto non si sarebbe reso responsabile in alcun modo degli addebiti, essendosi limitato ad avvicinarsi all’arbitro per chiedere spiegazioni in ordine all’annullamento di una rete dal medesimo giocatore realizzata. Riguardo ai fatti ascritti, questa Commissione rileva che il Falchi si è reso responsabile di una scomposta, deprecabile e irriguardosa condotta nei confronti dell’arbitro, a seguito di una contestazione di natura tecnica. Per quanto attiene all’entità della sanzione irrogata al Falchi, la medesima appare congrua e non suscettibile né di riduzione né di annullamento, ritenuta la natura dell’infrazione medesima da giudicarsi decisamente riprovevole. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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