COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. LOTZORAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 31.12.2003 Gara Cardedu / Lotzorai del 21.12.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. LOTZORAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 31.12.2003 Gara Cardedu / Lotzorai del 21.12.2003. L’U.S. Lotzorai ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva disposto: - la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della società Cardedu, in conseguenza del fatto che l’arbitro, colpito da un giocatore della squadra con alcune testate, non era stato in grado di continuare nella sua direzione ed aveva dovuto sospendere la gara; - la squalifica del giocatore Serra Marcello, che si era reso autore dei fatti di violenza sopra indicati, sino a tutto il 31.12.2007; - l’ammenda di Euro 400,00 per il comportamento gravemente minaccioso tenuto da alcuni dirigenti; - la squalifica del dirigente Vincis Pietro sino a tutto il 30.06.2004. A sostegno del reclamo, l’U.S. Lotzorai, pur riconoscendo che l’arbitro aveva ricevuto una testata alla nuca dal Serra, aveva evidenziato che non si era trattato di un atto deliberato e violento ma soltanto di un atto non voluto e conseguente alla disordinata e convulsa protesta che si stava effettuando intorno all’arbitro dopo la concessione di un rigore. La reclamante aveva contestato, quindi, che l’urto tra il giocatore ed il direttore di gara potesse aver causato a quest’ultimo un impedimento tale da costringerlo a sospendere la partita e negato, decisamente, che l’arbitro avesse ricevuto le due successive testate sulla fronte. L’U.S. Lotzorai, infine, aveva escluso che i dirigenti della società, ed in particolare il Vincis, si fossero resi responsabili dei fatti loro addebitati e quindi di episodi di minacce o di insulti nei confronti dell’arbitro. Fatte queste premesse, la società reclamante ha chiesto la ripetizione della gara e la riduzione dell’ammenda e delle squalifiche irrogate al giocatore ed al dirigente Vincis. Nel corso del procedimento venivano sentiti sia i dirigenti della società reclamante, i quali confermavano, integralmente, quanto esposto nel ricorso, che il direttore di gara il quale, dopo aver confermato integralmente il contenuto del suo referto in sede di audizione, precisando però di non essere in grado di esibire un certificato medico attestante le lesioni subite, ha poi inviato, a questa Commissione, una dichiarazione spontanea nella quale ha puntualizzato che le testate subite sulla fronte “non furono particolarmente violente né provocarono dolore” e che, quando aveva redatto il rapporto, nell’immediatezza dell’aggressione, “ la non completa serenità d’animo l’aveva portato a dare una lettura troppo esagerata dell’entità degli accadimenti”. La Commissione disciplinare, deve rilevare innanzi tutto il comportamento leale e corretto del direttore di gara, il quale ha avuto il coraggio, veramente encomiabile, di riportare alla loro effettiva realtà tutti gli accadimenti che aveva descritto nel rapporto, sminuendo alcune circostanze importanti e consentendo a questa Commissione di acquisire gli elementi necessari ad una decisione più equa nei confronti dei tesserati. Questo premesso, non si può non rilevare che il comportamento del giocatore del Lotzorai, pur ridimensionato per quanto attiene le sue conseguenze, e con il beneficio del dubbio per quanto riguarda le sue attitudini ad offendere in modo violento (dubbio che trova il suo fondamento anche nella circostanza il Lotzorai in quel momento stava vincendo la partita), è stato, comunque, ingiustificato, offensivo e tale da meritare una punizione, anche se in misura ridotta rispetto a quella del Giudice Sportivo che aveva giudicato sulla base del solo rapporto arbitrale. Devono invece essere respinti i reclami avverso la squalifica del dirigente, il cui comportamento minaccioso ed oltraggioso ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni dell’arbitro, così come quello avverso il risultato della gara. Infatti, se anche non si ritenesse oggettivamente dimostrato che l’arbitro era impossibilitato a continuare la sua direzione, è sicuro che il fatto di sentirsi aggredito e minacciato abbia creato il lui uno stato soggettivo tale da impedirgli di continuare la direzione con la serenità e l’imparzialità necessarie e richieste dai regolamenti. Stato che viene facilmente recepito anche nelle sue dichiarazioni spontanee ed integrative delle quali, per il loro contenuto e per le considerazioni che si sono sopra riportate, non si può dubitare in alcun modo. Il comportamento tenuto dai dirigenti del Lotzorai e confermato dal direttore di gara, infine, giustifica la conferma dell’ammenda nella misura applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione DELIBERA di ridurre la sanzione irrogata al tesserato Serra Marcello con la squalifica sino a tutto il 31.12.2005 e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone infine di non addebitare la tassa di reclamo.
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