COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TEXILE ARITZO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 22.01.2004 Gara Texile Aritzo / Tanca Marchesa 17.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TEXILE ARITZO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 22.01.2004 Gara Texile Aritzo / Tanca Marchesa 17.01.2004. L’U.S. Texile Aritzo ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato il calciatore Pili Giuliano per tre giornate di gara per aver afferrato per gli indumenti l’assistente dell’arbitro della propria società, trascinandolo fuori dal campo di gioco nel quale si era intromesso. A sostegno del reclamo il Presidente della società Texile Aritzo ha evidenziato che il comportamento del giocatore doveva essere considerato perfettamente legittimo in quanto l’assistente era entrato nel terreno di gioco, senza il permesso dell’arbitro, al fine di protestare contro un giocatore della squadra avversaria che aveva lanciato lontano il pallone. Fatte queste premesse la società ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a una giornata. La Commissione Disciplinare, rilevato che il comportamento del giocatore il quale, apparentemente, si è opposto al comportamento non regolamentare di un altro tesserato della sua stessa società, non appare di tale gravità da meritare una squalifica per tre giornate di gara, ritiene che la squalifica debba essere ridotta nella misura richiesta. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre da tre ad una giornata di gara la squalifica irrogata al giocatore Pili Giuliano. Dispone di non addebitare la tassa di reclamo.
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