COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. VILLAPERUCCIO 96 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 15.01.2004. Gara Villasor / Villaperuccio 96 del 03.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. VILLAPERUCCIO 96 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 15.01.2004. Gara Villasor / Villaperuccio 96 del 03.01.2004. Il G.S. Villaperuccio 96 ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale in oggetto, che disponeva la ripetizione della gara Villasor / Villaperuccio 96, in considerazione del fatto che sussisteva un impedimento allo svolgimento della stessa dovuto a ragioni di forza maggiore. La società reclamante contesta la decisione impugnata tenuto conto del fatto che, prima dell’inizio della gara, l’arbitro, accompagnato dai Capitani delle rispettive squadre, aveva constatato l’agibilità del terreno di gioco e che non dava inizio alla disputa della gara solo in seguito al ricevimento della comunicazione di una Ordinanza del Comune di Villasor, datata 3 gennaio 2004. Conclusivamente la reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara in capo alla società Villasor posto che a quest’ultima era fatto obbligo di far presente tempestivamente agli organi competenti le cause di forza maggiore. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la società Villaperuccio 96 ha provveduto a trasmettere alla controparte la copia del reclamo, allegando la ricevuta della stessa al proposto ricorso e che, nei termini, non sono pervenute controdeduzioni. Nel merito, ritiene che le richieste della reclamante non possano essere accolte. E’ agli atti un’ordinanza del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Villasor che espressamente vietava l’uso del campo di calcio “San Biagio” di Villasor, nel quale doveva disputarsi la gara, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche che ne avevano reso impraticabile il prato erboso. Di fronte ad una ordinanza così motivata, questa Commissione ritiene che senza dubbio ci fosse un obiettivo impedimento allo svolgimento della gara dovuto a ragioni di forza maggiore, non certo imputabile alla società Villasor. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone doversi fare addebito della tassa.
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