COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SAN MARCO OZIERI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari – ) Avverso delibera G.S. C.U. 17 del 31.12.2003. Gara Cossoine / San Marco del 04.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°27 del 5 febbraio 2004- pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SAN MARCO OZIERI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari - ) Avverso delibera G.S. C.U. 17 del 31.12.2003. Gara Cossoine / San Marco del 04.01.2004. La Pol. San Marco di Ozieri propone reclamo avverso l’omologazione della gara in epigrafe, conclusasi sul campo con il risultato Cossoine 4 – San Marco 3, ritenendo irregolare la partecipazione ad essa dei giocatori Tanda Franco e Ortu Angelino nelle file del Cossoine, in condizione di squalificati per una giornata con provvedimento del Giudice Sportivo del 31.12.2003. La reclamante sostiene che i due predetti giocatori vennero espulsi nel corso della gara Cossoine/Bessude del 21.12.2003 e che pertanto, nel turno del 04.01.2004, immediatamente successivo alla data della pubblicazione del provvedimento di squalifica, i due giocatori non potevano prender parte ad alcuna gara con regolare titolo. Chiede pertanto che alla società Cossoine venga inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per la quale è reclamo. La Commissione, - esaminato il reclamo e le deduzioni a difesa della controparte; - verificati gli elementi di fatto cui fa riferimento la Pol. San Marco Ozieri; - accertato che i tesserati del Cossoine Tanda Franco e Ortu Angelino furono effettivamente espulsi nel corso della gara Cossoine / Bessude del 21.12.2003; - accertato altresì che i predetti giocatori non parteciparono alla gara Estudiantes / Cossoine del 28.12.2003, soddisfacendo così alle disposizioni previste dall’art. 41, comma 2 del C.G.S., in virtù delle quali i due tesserati dovevano ritenersi squalificati per almeno una giornata senza bisogno di specifica declaratoria del Giudice Sportivo; - ritenuto per questi motivi che i due giocatori Tanda Franco e Ortu Angelino abbiano partecipato a titolo regolare alla gara in questione, atteso che il Giudice Sportivo irrogò la sanzione per una sola giornata in data 31.12.2003, sanzione già scontata dai due tesserati, allorchè non presero parte alla gara successiva a quella nella quale vennero espulsi; DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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