COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Decisoni del Giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria GARA DEL 08/02/2004 BUDONI – BRUNELLESE

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Decisoni del Giudice sportivo CAMPIONATO Prima categoria GARA DEL 08/02/2004 BUDONI - BRUNELLESE Il Giudice Sportivo -visto il reclamo della soc. Brunellese, ritualmente trasmesso, nel quale si chiede la ripetizione della gara in quanto la sospensione sarebbe avvenuta a seguito di semplici proteste verbali da parte di alcuni giocatori e di un dirigente della Brunellese; -letto il referto dell'arbitro dal quale si evince: · che viceversa, a seguito della convalida di un gol a favore del Budoni, alcuni giocatori della Brunellese non identificati spingevano ripetutamente alle spalle l'arbitro che veniva anche raggiunto da quattro pugni alla schiena; · che il dirigente della Brunellese, Decandia Mario, afferrava il braccio destro dell'arbitro torcendoglielo dietro la schiena e provocandogli forte dolore e senso di agitazione; · che lo stesso Decandia minacciava l'arbitro intimandogli di annullare il gol; · che a causa di tutto ciò l'arbitro non era più in grado di riprendere a dirigere la partita; · che, mentre l'arbitro usciva dal campo, i tifosi della Brunellese proferivano nei suoi confronti pesanti minacce ed insulti; - considerato che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata e che nessun'altra documentazione è stata allegata salvo argomentazioni di parte, DELIBERA : - di infliggere alla soc.Brunellese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3 e l'ammenda di euro 400,00; - di inibire il dirigente Decandia Mario fino al 21.12.2005; - di disporre l'addebito della tassa.
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