COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SANTA LUCIA BARRALI ( Campionato Juniores Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 17 del 14.01.2004. Gara Santa Lucia Barrali / Seui Arcueri del 10.01.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 12 febbraio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SANTA LUCIA BARRALI ( Campionato Juniores Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. - C.U. n° 17 del 14.01.2004. Gara Santa Lucia Barrali / Seui Arcueri del 10.01.2004. La reclamante chiede siano annullati e/o ridotti i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a carico della stessa società Santa Lucia Barrali, poiché ritenuta responsabile di una rissa scoppiata tra i giocatori delle due squadre, a seguito della quale anche i dirigenti e gli allenatori delle stesse si insultarono, proferendo minacce per la partita di ritorno; 2) ammenda di Euro 100,00 inflitta alla società Santa Lucia Barrali, per lancio di pietrisco e fango in campo; 3) inibizione a carico dei dirigenti della stessa società, Cartagine Claudio e Pusceddu Salvatore fino all’11.02.2004 per le ingiurie e le minacce sopra richiamate. La reclamante contesta gli addebiti ritenendo i propri giocatori, dirigenti, e sostenitori del tutto esenti da responsabilità. La Commissione, dopo aver rilevato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della società Seui Arcueri, ha convocato a chiarimenti l’arbitro. Questi ha confermato il proprio referto ed il supplemento allegato. Ha tuttavia chiarito che i giocatori del Santa Lucia Barrali non ebbero parte attiva nella rissa, e che il lancio di pietrisco va attribuito ai tifosi del Seui, presenti in un certo numero, ed individuati poiché erano gli stessi ad esultare alle segnature della propria squadra. La Commissione, sulla scorta di tali precisazioni, ritiene di dover escludere responsabilità per i giocatori della società Santa Lucia Barrali, in relazione alla rissa che determinò la sospensione della gara, cosicchè tale provvedimento non può assumere alcun effetto negativo sulla stessa società, che al momento di quel provvedimento, peraltro, conduceva per 5 a 3. Sempre sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro devono essere esclusi gli addebiti a carico dei sostenitori della società Santa Lucia Barrali, che hanno determinato l’ammenda. Deve viceversa essere confermato il provvedimento di inibizione a carico dei dirigenti Cartagine Claudio e Pusceddu Salvatore, per quanto dallo stesso arbitro è stato chiarito, e per la portata congrua delle sanzioni. Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, la Commissione DELIBERA 1) di infliggere alla società Seui Arcueri la sanzione sportiva della perdita della gara, col risultato di 0 a 3 a favore della reclamante; 2) di revocare l’ammenda inflitta alla società Santa Lucia Barrali, e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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