COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare C.S. BOSA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 29 del 19.02.2004 Gara Calcio Nughedu S.N. / Bosa del 14.02.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
C.S. BOSA ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. – C.U. n° 29 del 19.02.2004
Gara Calcio Nughedu S.N. / Bosa del 14.02.2004.
Il C.S. Bosa ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale in oggetto, che irrogava in capo alla predetta società la sanzione di Euro 300,00, in considerazione del fatto che per tutta la durata della gara un gruppo di propri sostenitori offendeva e minacciava gravemente l’arbitro. A fine gara, dirigenti e giocatori della medesima società, non individuati dall’arbitro, colpivano con calci la porta dello spogliatoio di quest’ultimo , proferendo nei suoi confronti frasi offensive e minacciose, frasi che venivano reiterate mentre l’arbitro si avvicinava alla propria autovettura da parte dei predetti sostenitori piazzati all’ingresso degli spogliatoi ed all’ingresso dello stadio.
In tale frangente l’arbitro si vedeva costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e poteva allontanarsi dall’impianto sportivo dopo oltre venti minuti dall’inizio della contestazione e dopo che la moltitudine dei sostenitori era stata allontanata dallo stadio.
La reclamante contesta gli addebiti sostenendo che i sostenitori della propria squadra possano durante la disputa della gara aver inveito ed insultato l’arbitro ma che i medesimi non soltanto non abbiano colpito con calci la porta dello spogliatoio ma che in alcun modo abbiano indirizzato offese e minacce all’arbitro al termine dell’incontro.
Nelle allegazioni difensive viene messo in evidenza, altresì, che le forze dell’ordine non siano intervenute nell’occasione che qui interessa, posto che le medesime non erano presenti durante lo svolgimento dell’incontro. Pertanto, chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione, dato atto di quanto sopra, in presenza di un preciso e dettagliato rapporto arbitrale ritiene che la richiesta della riduzione della sanzione da parte della reclamante non possa trovare accoglimento.
Infatti, nel comportamento dei sostenitori del Bosa sono riconoscibili gli aspetti di un atteggiamento di non controllata protesta, incline a manifestazioni nelle forme di un più violento sfogo, che, nella situazione sotto esame, non si è realizzata per l’opportuno intervento delle forze dell’ordine.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone doversi fare addebito della tassa.
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