COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SERRAMANNA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 29 del 19.02.2004 Gara Atletico Cortighiana / Serramanna del 15.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SERRAMANNA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 29 del 19.02.2004 Gara Atletico Cortighiana / Serramanna del 15.02.2004. La Società Serramanna ha proposto reclamo avverso il provvedimento in epigrafe con il quale è stato squalificato fino al 30.06.2004 il calciatore Lasio Bruno in quanto “ mentre l’arbitro, al 45° del secondo tempo, si apprestava a decretare la fine della gara, lo insultava e quindi, intezionalmente, gli scagliava contro il pallone colpendolo ad un fianco. La reclamante assune che l’arbitro è stato colpito dal pallone calciato dal Lasio Bruno nel corso di un’azione di gioco, mentre si trovava nelle vicinanze del giocatore; la società Serramanna prosegue lamentando l’assenza di motivazioni che avessero giustificato un simile comportamento da parte del Lasio, concludendo per la riduzione della squalifica. La Commissione, letti gli atti ufficiali; - sentito il direttore di gara, il quale ha confermato quanto descritto nel suo rapporto e in particolare la volontarietà dell’atto posto in essere dal giocatore; - ritenuta, pertanto, congrua la squalifica inflitta relativamente alla gravità del fatto posto a suo fondamento, DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.
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