COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SACRA FAMIGLIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 29 del 19.02.2004 Gara Sacra Famiglia / Ossese del 15.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 04 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. SACRA FAMIGLIA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 29 del 19.02.2004 Gara Sacra Famiglia / Ossese del 15.02.2004. La Pol. Sacra Famiglia ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato per quattro giornate il giocatore Rassu Antonio, per aver ingiuriato e spinto l’arbitro, ed inflitto una multa di 62 Euro alla società per una carenza all’impianto idrico degli spogliatoi. A sostegno del ricorso, la società reclamante afferma che le circostanze descritte dall’arbitro non sarebbero veritiere o, quantomeno, che sarebbero esagerate, in quanto il giocatore Rassu si sarebbe limitato ad una semplice protesta, sia pure concitata; afferma inoltre che l’impianto dell’acqua, compresa quella calda, sarebbe stata perfettamente funzionante. La Commissione disciplinare ritiene che il ricorso debba essere accolto solo pazialmente, per la parte riguardante l’entità della multa applicata, e che debba invece essere integralmente confermata la squalifica al giocatore. L’arbitro, nel suo referto, è stato infatti molto preciso nell’indicare il comportamento del giocatore Rassu Antonio, precisando sia le parole che gli furono indirizzate che il modo in cui fu colpito sulla spalla. E’ pur vero che non si trattò di un colpo violento, ma il comportamento ingiurioso ed oltraggioso del giocatore giustifica pienamente la sanzione applicata dal Giudice Sportivo. Va invece ridotta la sanzione di 62 Euro inflitta per la mancanza dell’acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro in quanto potrebbe essersi trattato di un fatto casuale e, in ogni caso, non così grave da giustificarne l’entità, anche in considerazione che la società non era mai stata diffidata. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla società ricorrente a 30 Euro e di confermare nel resto il provvedimento impugnato. Dispone di non addebitare la tassa di reclamo.
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