COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 11 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 28 del 12.02.2004. Gara Budoni / Brunellese dell’8.02.2004

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 11 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 28 del 12.02.2004. Gara Budoni / Brunellese dell’8.02.2004 L’U.S. Brunellese propone reclamo avverso le sottoindicate decisioni del Giudice Sportivo, connesse allo svolgimento della gara in epigrafe: 1) ammenda di Euro 400,00 alla Società; 2) inibizione del dirigente Decandia Mario fino al 21.12.2005. Le succitate sanzioni sono da riferire al comportamento di alcuni giocatori dell’U.S. Brunellese, non identificati, che in segno di disapprovazione di una decisione dell’arbitro protestavano vibratamente e successivamente lo colpivano alle spalle con quattro pugni. Nell’ambito delle stesse manifestazioni di protesta, il dirigente Decandia prendeva l’arbitro per un braccio, glielo torceva dietro la schiena provocandogli forte dolore e senso di agitazione, e lo minacciava. I fatti descritti determinavano uno stato d’animo tale nell’arbitro, che sospendeva la gara al 40° del primo tempo, decisione accolta con minacce e insulti del pubblico. La reclamante sostiene che le proteste dei giocatori si sono limitate nei termini delle espressioni verbali, per quanto accese ed animate, senza mai trascorrere a forme di violenza fisica nei confronti dell’arbitro. Non rispondono quindi al vero le lesioni che il direttore di gara avrebbe subito dai giocatori della Brunellese, né quelle addebitate senza fondamento alcuno al dirigente Decandia. La Commissione ha sentito in momenti diversi l’arbitro e, per sua richiesta, il rappresentante della Società. Il primo ha integralmente confermato quanto già fatto oggetto di refertazione, in particolare di essere stato attinto da quattro pugni alla schiena, i cui autori non sono stati identificati perché la preoccupazione di esporre il viso a ulteriori colpi lo aveva indotto a non voltarsi verso i presumibili responsabili dell’aggressione; ha poi confermato di essere stato gravemente leso nella persona dal Decandia ed infine ha precisato di aver comunicato la decisione di sospendere la gara prima al capitano del Budoni, poi, nello spogliatoio, al capitano della Brunellese. La Commissione, sentito successivamente il legale rappresentante della Brunellese, che nulla aggiunge rispetto alle allegazioni del reclamo, non può, in presenza di tesi difensive che contraddicono radicalmente la refertazione dell’arbitro, accedere alle predette allegazioni di parte, prestando invece totale credito all’esposizione dei fatti, che con dovizia e precisione di particolari definisce le modalità delle circostanze, alla base delle decisioni del Giudice Sportivo. Per quanto attiene alla misura dell’ammenda attribuita alla Società, atteso il fatto che la medesima viene caricata, con tale sanzione, di specifiche oggettive responsabilità che non risultano messe in evidenza dal referto arbitrale, almeno in termini di corrispondente gravità, questa Commissione ritiene che possa essere accolta la richiesta di una congrua riduzione di essa. Per questi motivi, DELIBERA di ridurre l’ammenda alla Società reclamante a Euro 100,00, confermando nel resto. Dispone non doversi addebitare la tassa.
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