COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 25 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. MARRUBIU ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara Meana Sardo / Marrubiu del 28.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 25 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. MARRUBIU ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara Meana Sardo / Marrubiu del 28.02.2004. La A.P. Marrubiu ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, disputatasi il 28.02.2004, per posizione irregolare del giocatore Pes Michele, in quanto non avente titolo a parteciparvi perché squalificato per una giornata, come da Comunicato Ufficiale n° 28 del 12.02.2004. La reclamante precisava che il giocatore Pes non aveva scontato la sanzione in considerazione del fatto che la gara di campionato del 22.02.2004, disputata tra Meana Sardo e Marrubiu era stata sospesa per impraticabilità del campo. Conclude chiedendo che sia inflitta alla società Meana Sardo la punizione sportiva della perdita della gara. La Commissione, - accertato che la Pol. Marrubiu ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo di lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - preso atto della tempestività del reclamo benchè indirizzato al Giudice Sportivo; - rilevato che dagli atti ufficiali risulta come la società Meana Sardo nella giornata del 15.02.2004, avrebbe dovuto disputare la gara con la società Simaxis; - rilevato altresì che quest’ultima società è stata esclusa dal campionato, così come riportato nel Comunicato Ufficiale n° 26 del 29.01.2004 e che pertanto tale gara è stata ritenuta valida agli effetti del risultato e della classifica; ritiene che l’incontro Simaxis / Meana Sardo del 15.02.2004, benchè non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e che il giocatore Pes Michele ha scontato la giornata di squalifica in pari data. La Commissione, per questi motivi, visto l’art. 17/4 del C.G.S., DELIBERA di rigettare il ricorso e di confermare il risultato della gara Meana Sardo / Marrubiu acquisito sul campo e dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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