COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 25 marzo del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 24 del 03.03.2004. Gara Villa San Pietro / Capoterrese del 22.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 25 marzo del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare S.S. CAPOTERRESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 24 del 03.03.2004. Gara Villa San Pietro / Capoterrese del 22.02.2004. La S.S. Capoterrese ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita dell’incontro in epigrafe, col risultato di 0 a 3 a favore della società Villa San Pietro. Tale sanzione è stata adottata in quanto, a seguito dell’espulsione di due giocatori della società Capoterrese, altri tre giocatori della stessa compagine, dopo una segnatura, contestavano e minacciavano lo stesso direttore di gara, tanto da indurlo, stanti le condizioni di pericolo createsi per la sua persona, a dirigersi verso i propri spogliatoi e quindi a notificare le tre espulsioni. Tale provvedimento determinava la mancanza di un numero minimo di giocatori per la stessa società Capoterrese. La reclamante ha contestato che i tre giocatori, la cui espulsione fu decretata dall’arbitro dopo la sospensione dell’incontro, si siano resi responsabili di fatti e comportamenti tali da giustificare un simile provvedimento, peraltro mai notificato agli stessi asseriti responsabili. La società Capoterrese, ritenendo perciò ingiustificata la sanzione, ha domandato la ripetizione dell’incontro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato in ogni sua parte il proprio referto ed il supplemento allegato. Ha in particolare precisato che la mancata immediata notifica dell’espulsione a danno dei tre giocatori della società Capoterrese, che determinò per questa la mancanza di numero minimo di giocatori, fu determinata dal pericolo che egli ravvisò per la propria incolumità, in conseguenza del loro comportamento, tanto da consigliargli di decretare l’espulsione, solo dopo la sospensione dell’incontro. La società Capoterrese, in persona del suo presidente, ha a sua volta confermato le motivazioni del reclamo. La Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali e delle precisazioni ottenute, ritiene di dover accedere alle motivazioni adottate dal Giudice Sportivo, che hanno determinato la sanzione della perdita dell’incontro a carico della società Capoterrese. Risulta in effetti provato, sulla scorta degli atti ufficiali, che i tre giocatori, per le intemperanze ed il grave comportamento posto in essere a danno dell’arbitro, vennero espulsi, e che ciò determinò la mancanza di numero minimo di giocatori ( Regola 3 del Regolamento del Gioco Calcio). Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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