COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 01 aprile del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 33 del 18.03.2004. Gara Taloro Gavoi / Nuorese del 14.03.2004

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 01 aprile del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 33 del 18.03.2004. Gara Taloro Gavoi / Nuorese del 14.03.2004 La Pol. Taloro Gavoi ha proposto rituale reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio dell’ammenda di Euro 600,00 e diffida, inflitta alla società poiché i sostenitori della squadra facevano scoppiare vari petardi nel campo di gioco, in prossimità delle panchine e di uno degli assistenti, che veniva anche fatto oggetto di insulti, minacce e del lancio di una pietra di piccole dimensioni, che lo raggiungeva ad una tempia. La reclamante contesta l’entità delle sanzioni, ritenendole sproporzionate in relazione ai fatti accaduti. Sostiene, infatti, che gli episodi del tutto isolati, e privi di conseguenze, non consentono di individuare atti di violenza, ma, semmai, uno scomposto e sconsiderato modo di partecipare all’avvenimento, da parte di qualche tifoso locale. Domanda, pertanto, la riduzione dell’ammenda e/o la revoca della diffida. La Commissione, letto il referto arbitrale ed il supplemento ad esso allegato, redatto dall’assistente dell’arbitro, ritiene provati gli addebiti, consistiti sia nel lancio di petardi ( avvenuto fuori dal terreno di gioco e nel campo per destinazione, vicino allo stesso assistente), che negli insulti e nelle minacce proferiti da alcuni sostenitori, resisi responsabili anche del lancio di una pietra di piccole dimensioni. La portata degli episodi non consente di ravvisare, tuttavia, i caratteri di gravità e della violenza, dovendosi essi inquadrare nell’ambito di una scomposta quanto deprecabile manifestazione di intemperanza dovuta alla eccezionalità dell’avvenimento, particolarmente sentito dalla tifoseria. Ciò fa ritenere che l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo sia congrua, tenuto conto del comportamento del pubblico, ma che debba essere revocata la diffida. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di revocare la diffida e di confermare l’ammenda. Dispone il non addebito della tassa.
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