COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 01 aprile del 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. OLLOLAI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 26 dell’11.03.2004. Gara Atletico Gavoi / Ollolai del 29.02.2004.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 01 aprile del 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. OLLOLAI ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. – C.U. n° 26 dell’11.03.2004. Gara Atletico Gavoi / Ollolai del 29.02.2004. L’U.S. Ollolai proponeva rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che irrogava a carico della medesima società la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di Euro 52,00 per la prima rinuncia. Nel caso di specie il Giudice Sportivo riteneva non sussistesse la causa di forza maggiore invocata dalla reclamante poiché i documenti prodotti dall’Ollolai non comproverebbero la presenza di cause atmosferiche tali da non consentire il raggiungimento della località cui si trovava il campo di gioco. La Commissione, esaminato il reclamo e constatato che, seppure la documentazione inizialmente prodotta non comproverebbe la reale impossibilità da parte del reclamante di raggiungere la località di Gavoi in dipendenza dalle avverse condizioni atmosferiche, tuttavia lo stesso fatto che diversi incontri in programma nella provincia di Nuoro non vennero disputati in dipendenza della neve come risulta dallo stesso Comunicato Ufficiale n° 24 del Comitato provinciale di Nuoro, è sufficiente a ritenere che, nel caso di specie, debba sussistere la forza maggiore invocata dalla società Ollolai. Del resto, a riprova di quanto sopra vi è anche l’attestazione dei Carabinieri di Ollolai, prodotta in sede di reclamo, dalla quale si evince ulteriormente l’impraticabilità da parte della reclamante di raggiungere la sede della gara. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo disponendo la ripetizione della gara in oggetto, la cui data verrà fissata dal Comitato Provinciale di Nuoro. Dispone il non addebito della tassa.
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