COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 03 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BULTEI – Avverso delibera G.S. – C.U. n° 45 del 27.05.2004 Gara spareggio seconde classificate 2^ Categoria – Bultei / Oniferese del 23.05.2004.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 03 giugno 2004
- pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. BULTEI - Avverso delibera G.S. – C.U. n° 45 del 27.05.2004
Gara spareggio seconde classificate 2^ Categoria – Bultei / Oniferese del 23.05.2004.
Con fax del 29.05.2004 la U.S. Bultei ha preannunciato reclamo avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo e relativi alla partita in epigrafe.
Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n° 117/A, pubblicato sul C.U. n° 37 del 15.04.2004 del Comitato Regionale Sardegna, è stato stabilito che eventuali reclami indirizzati alla Commissione Disciplinare relativi alle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali ed eventuali spareggi dovranno pervenire entro le ore 12.00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo.
Essendo decorsi i termini di cui sopra senza che sia stato presentato il ricorso preannunciato, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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