COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 03 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del giocatore Pisano Andrea dell’U.S. Mandas da parte della Procura Federale della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 03 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del giocatore Pisano Andrea dell’U.S. Mandas da parte della Procura Federale della F.I.G.C. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione disciplinare il sig. Andrea Pisano per rispondere della violazione di cui all’art. 27, comma 2°, dello Statuto della F.I.G.C., per aver eluso l’obbligo di accettare la piena e definitiva efficcacia dei provvedimenti degli Organi della Giustizia Sportiva e per aver esperito i mezzi di tutela previsti dai commi 3° e 4° del citato Art. 27, nonché della violazione di cui all’Art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Questa Commissione provvedeva alla contestazione informale dell’addebito al tesserato Andrea Pisano comunicando allo stesso ed alla Procura federale che il caso sarebbe stato esaminato nella seduta odierna. Il Pisano ha presentato memoria difensiva con la quale assumeva di avere infranto la norma di cui al citato art. 27 in quanto non era a conoscenza del contenuto della stessa ; tale argomentazione veniva ribadita all’odierna seduta nella quale chiedeva che gli venisse inflitta una sanzione mite in considerazione della sua assoluta buona fede essendo il suo comportamento dettato da mera ignoranza e non determinato dall’intento di scavalcare gli Organi della Giustizia Sportiva; a riprova di quanto sopra aggiungeva di avere provveduto a rimettere la querela presentata. Ciò premesso, la Commissione, in considerazione del fatto che il tesserato violava le succitate disposizioni normative e tenuto conto, comunque, che il comportamento di quest’ultimo era determinato da ignoranza in relazione alla norma in esame, DELIBERA di infliggere a suo carico la sanzione di mesi uno di squalifica.
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