COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 30 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del G.S. Monte Alma per violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Dilettante.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 30 giugno 2004
- pubbl. su www.figc-sardegna.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento del G.S. Monte Alma per violazione dell’articolo 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Dilettante.
Con comunicazione del 31.05.04 veniva deferita a questa Commissione il G.S. Monte Alma di Nulvi che, producendo in un procedimento davanti al Collegio Arbitrale la copia di un documento poi riconosciuto non veritiero, avrebbe violato l’articolo 1, comma 1° del C.G.S..
L’addebito veniva regolarmente contestato alla società che, regolarmente invitata, ha fatto prevenire note difensive nelle quali ha ammesso gli addebiti chiedendo l’applicazione di una sanzione pari ai minimi edittali ed ha domandato di essere sentita. Nella seduta del 28.06.04 veniva sentito un delegato del Presidente della società il quale faceva presente che i fatti contestati andavano riferiti alla vecchia dirigenza della società e, per il resto, richiamava integralmente la memoria difensiva depositata.
La Commissione Disciplinare, ritiene che non esista alcun dubbio sulla veridicità dei fatti contestati sui quali, del resto, non è stata svolta alcuna valida argomentazione da parte della società.
Questo premesso, i fatti sono oggettivamente di una certa gravità in quanto, con la produzione di un documento non veritiero la società ha cercato di ingannare il Collegio Arbitrale al fine di trarre un vantaggio in danno di un’altro tesserato ed i suoi dirigenti sono venuti meno ad uno dei principi essenziali dell’Ordinamento sportivo che impone ai propri tesserati di comportarsi con lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Il fatto poi, altrettanto sicuro, che la produzione del documento fu effettuata dalla precedente dirigenza della società, non ha alcuna rilevanza in ordine all’accertamento ed alla determinazione della responsabilità in capo a quest’ultima che, ai sensi e per gli effetti dell’Art 7, n. 4 del C.G.S., è chiamata a rispondere direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali ed è oggettivamente responsabile agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti.
Per questi motivi la Commissione infligge alla Società Monte Alma di Nulvi la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00.
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