COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 30 giugno 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società G.S. Atletico Selargius e dell’allenatore Taglialatela Massimo da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 30 giugno 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società G.S. Atletico Selargius e dell’allenatore Taglialatela Massimo da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 22 maggio 2004, deliberava l’accoglimento parziale del ricorso dell’allenatore del G.S. Atletico Selargius, Sig. Massimo Tagliatatela, nei confronti della predetta Società, avente come materia del contendere il richiesto pagamento della somma di euro 2.240, 00 quale quota non corrisposta del premio di tesseramento relativo alla stagione sportiva 2003/2004. Nel corso dell’esame del reclamo del Taglialatela, il Collegio Arbitrale rilevava che l’importo del premio di tesseramento annuale, contrattato tra il predetto allenatore e la Società G.S. Atletico Selargius, era superiore a quello massimo previsto dalle Norme federali vigenti. Pertanto disponeva il deferimento delle parti agli Organi di Giustizia Sportiva. Questa Commissione, competente per quanto riguarda l’addebito mosso al G.S. Atletico Selargius, contestava tale addebito alla società interessata e comunicava insieme, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 25, comma 4 del C.G.S., il giorno e l’ora della discussione del caso. Il G.S. Atletico Selargius, avendone fatto richiesta nei termini, è stato ascoltato nella persona del suo Presidente, il quale ha messo in evidenza la buona fede che, a suo tempo, guidò la Società nei suoi rapporti con l’allenatore sig. Taglialatela, buona fede alla quale non corrispose un corretto atteggiamento del tecnico. La Commissione, ritenuta accertata la diretta responsabilità della Società in ordine all’addebito ad essa contestato, DELIBERA di infliggere al G.S. Atletico Selargius l’ammenda di euro 100,00.
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