COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente e della Società U.S. Dolianova nonché del calciatore Boi Savatore

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente e della Società U.S. Dolianova nonché del calciatore Boi Savatore La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la società U.S. Dolianova, il suo Presidente nonché il calciatore Boi Salvatore, per la violazione degli articoli 1 e 8 del C.G.S., per aver presentato una richiesta di tesseramento del suddetto calciatore, all’epoca minorenne, invalida perché mancante della firma di uno dei genitori del giocatore Boi Salvatore. La Commissione contestava l’addebito, invitando il Presidente della società Dolianova ed il calciatore, Boi Salvatore, alla presentazione di eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione entro il giorno 12 marzo 2005 e fissava la data del 21 marzo 2005, per la decisione. Nell’odierna seduta la Commissione, - - rilevato che gli interessati non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa, né hanno chiesto di essere sentiti; - - visti i documenti dai quali risulta che effettivamente la madre del Boi Salvatore non ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del proprio figlio, all’epoca minorenne, con la U.S. Dolianova; - - ritenuto che tale inadempienza costituisce violazione delle norme, di cui agli articoli 1 e 8 del C.G.S. e viste le sanzioni previste; DELIBERA di infliggere alla società Dolianova l’ammenda di Euro 150,00, al Presidente pro-tempore l’inibizione per mesi due e di squalificare il calciatore Boi Salvatore per mesi uno.
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