COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LANTERI SASSARI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 03.03.2005. Gara Lanteri Sassari / Stintino del 27.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LANTERI SASSARI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 33 del 03.03.2005. Gara Lanteri Sassari / Stintino del 27.02.2005. La Pol. Lanteri Sassari ha proposto reclamo avverso il provvedimento in epigrafe mediante il quale veniva sanzionata l’ammenda di Euro 100,00 per aver proferito al termine della gara frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara. La Commissione, letto il reclamo e rilevato che lo stesso non risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società Lanteri Sassari, DICHIARA inammissibile il gravame, disponendo l’addebito dell tassa.
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