COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MINERVA E S.S. NULESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 23.02.2005. Gara Nulese / Minerva del 20.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MINERVA E S.S. NULESE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 23.02.2005. Gara Nulese / Minerva del 20.02.2005. La Pol. Minerva e la società Nulese, con due distinti ricorsi (che qui vengono riuniti) hanno proposto reclamo avverso le sanzioni sportive della perdita della gara inflitta ad entrambe le società, col risultato di 0 a 3, della penalizzazione di un punto in classifica, nonché dell’ammenda di Euro 55,00 per prima rinuncia, per la mancata disputa dell’incontro dovuta all’assenza delle due squadre. Entrambe le società hanno contestato il fondamento degli addebiti ed hanno sostenuto che, contrariamente a quanto verbalizzato dall’arbitro nel referto di gara, le squadre si presentarono regolarmente presso il campo sportivo di Nule, dove attesero invano l’arrivo dell’arbitro fino alle ore 15,45, così come da regolamento. Trascorso il tempo d’attesa e constatato il mancato arrivo del direttore di gara, entrambe le squadre abbandonarono l’impianto sportivo. Le reclamanti hanno pertanto domandato la revoca dei provvedimenti sanzionatori. La società Nulese, a sostegno del reclamo, ha allegato “annotazione di servizio” rilasciata dalla Regione Carabinieri della stazione di Nule, con la quale si conferma la presenza delle squadre presso il campo sportivo del Nule, prottatasi fino alle ore 15,50, senza che si sia presentato il direttore di gara. La Commissione rileva, preliminarmente, che al reclamo proposto dalla società Nulese non è stata allegata copia del modulo di spedizione della raccomandata alla controparte, così come previsto dall’art.42, n° 6 del C.G.S., a pena di inammissibilità ( art.29 n°9). La stessa Commissione, a fronte delle contestazioni proposte ritualmente dalla società Minerva ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha affermato che, a causa dell’abbondante nevicata di quel giorno, dovette rallentare la marcia della propria autovettura, così che riuscì ad arrivare a Nule alle ore 15,40, secondo quanto riportato nel suo orologio. Lo stesso arbitro non è stato tuttavia in grado di escludere che l’orario effettivo di suo arrivo presso il campo sportivo del Nule potesse essere quello delle 15,45, “ o su di lì”. Sulla scorta di tale dichiarazione e degli altri elementi acquisiti, la Commissione ritiene plausibili le ragioni addotte dalla società Minerva e pertanto, in accoglimento del reclamo, DELIBERA: 1) 1) di revocare le sanzioni disciplinari adottate a carico della società Nulese e della Pol. Minerva; 2) 2) di disporre la ripetizione dell’incontro, rimettendo al Comitato Provinciale di Sassari la fissazione della relativa data. Dispone inoltre il non addebito della tassa.
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