COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SAN PAOLO NUORO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara San Paolo Nuoro / Sadosan del 06.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SAN PAOLO NUORO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara San Paolo Nuoro / Sadosan del 06.03.2005. La reclamante chiede sia inflitta alla società Sadosan la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La Pol. San Paolo sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle fila delle società Sadosan, il giocatore Pudda Marco, pur non avendone titolo perché non tesserato con la predetta società. La Commissione, accertato che il reclamo è stato proposto nei modi e nei termini previsti e rilevato che dagli atti ufficiali del Comitato Regionale Sardegna risulta che il giocatore Pudda Marco è stato tesserato con la società Sadosan in data 5 marzo 2005 e, quindi, ha partecipato alla gara che qui interessa in posizione regolare, DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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