COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento dei sigg. Enrico e Giovanni Tusacciu, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della società U.S. Tempio, e della U.S. Tempio, da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna L.N.D.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento dei sigg. Enrico e Giovanni Tusacciu, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della società U.S. Tempio, e della U.S. Tempio, da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna L.N.D. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna deferiva a questa Commissione i sigg. Enrico e Giovanni Tusacciu, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della società U.S. Tempio e la U.S. Tempio, i primi, per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione delle persone preposte alla organizzazione dei Campionati regionali, contravvenendo così a quanto previsto dall’art.3, punto 1 del C.G.S., e, la seconda, in quanto oggettivamente responsabile delle dichiarazioni rese dai suoi dirigenti (art.3, punto 2 dello stesso codice). Il deferimento veniva determinato dai seguenti fatti: a) in data 14 febbraio 2005, dalle dichiarazioni (riportate dai quotidiani L’Informatore e la Nuova Sardegna nelle rispettive pagine sportive) rilasciate, al termine dell’incontro Tempio / Nuorese, dal Presidente del Tempio Enrico Tusacciu, che, tra l’altro, affermava che il Campionato sardo di Eccellenza era falsato, che soggetti non nominati facevano di tutto per impedire al Tempio di raggiungere la serie D e che "questo mondo era sporco e incomprensibile"; b) in data 18 febbraio 2005, dalle dichiarazioni (riportate dal quotidiano L’Informatore) rilasciate dai fratelli del Presidente tempiese, Edoardo e Giovanni Tusacciu, questo ultimo Vice Presidente del Tempio, con le quali venivano rivolte alla dirigenza sportiva regionale, direttamente o velatamente, accuse assolutamente infondate, chiamando in causa l’onestà, la correttezza e la professionalità di comportamento degli Organi del Comitato, nel quale, a loro dire, trovavano spazio “ favoritismi”, “mancanza di valori”, e “ interessi di parte non più chiaramente definiti”. A conclusione delle loro risentite affermazioni, i predetti signori Tusacciu ribadivano il loro intento di abbandonare il calcio, a loro avviso “sporco”, viziato” e “ malato”, qualora dovesse sfumare la promozione del Tempio in serie “D”. La Commissione Disciplinare provvedeva alla contestazione formale degli addebiti, fissando i termini per la presentazione di eventuali deduzioni difensive e la data della discussione per la seduta odierna. Il signor Enrico Tusacciu, Presidente dell’U.S.Tempio, il signor Giovanni Tusacciu, Vice Presidente dell’U.S. Tempio e la Unione Sportiva Tempio, in persona del Presidente p.t. signor Enrico Tusacciu, facevano pervenire nei termini deduzioni difensive con le quali contestavano il fondamento degli addebiti. In particolare, il sig. Giovanni Tusacciu si proclamava del tutto estraneo ai fatti contestati e perciò eccepiva la propria “ carenza di legittimazione passiva” rispetto al procedimento nei di lui confronti avviato. Quanto al signor Enrico Tusacciu, egli contestava, nel merito, la precisa e specifica riferibilità delle espressioni e dei giudizi riportati nei menzionati articoli, che non può perciò determinare alcuna conseguenza disciplinare nei confronti dei soggetti deferiti e della stessa società U.S. Tempio. I deferiti hanno conseguentemente concluso domandando il rigetto degli addebiti. Dopo aver fatto riserva di illustrare tali ragioni in sede di comparizione, i deducenti deferiti non si sono personalmente presentati nella seduta odierna. La Commissione, ritenuto: - - che la negativa degli episodi sopra riportati non può assumere efficacia e rilievo, agli effetti disciplinari, in quanto non preceduta dalla necessaria richiesta di smentita, da parte dei soggetti interessati, inoltrata ai giornali ed ai giornalisti autori degli articoli pubblicati; - - che detti articoli, per le dichiarazioni in essi riportate, risultano manifestamente lesivi della reputazione degli Organi federali, pure se impersonalmente, e ciò in violazione della disposizione di cui all’art.3, punto 1 del C.G.S.; DELIBERA di infliggere ai sigg. Enrico Tusacciu e Giovanni Tusacciu, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della U.S. Tempio, l’inibizione a tutto il 30 giugno 2005 e di infliggere, altresì, alla società U.S. Tempio la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00
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