COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. TEGULA TEULADA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 24.03.2005. Gara Tegula Teulada / Asseminese del 20.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. TEGULA TEULADA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 24.03.2005. Gara Tegula Teulada / Asseminese del 20.03.2005. Con ricorso del 29.03.2005 la società Tegula Teulada ha proposto reclamo avverso le sanzioni sportive inflitte a carico del calciatore Milia Riccardo e dell'allenatore Puddu Omar: il primo squalificato per tre gare in quanto, espulso per atti di violenza contro un avversario, tentava di raggiungere uno degli assistenti dell’arbitro venendo trattenuto da alcuni compagni e, nel lasciare il campo, rivolgeva a detto assistente ripetuti insulti; il secondo inibito a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. sino al 10.04.2005 per aver usato un atteggiamento minaccioso nei confronti dello stesso assistente arbitrale. La reclamante chiede la riduzione delle sanzioni sostenendo che il calciatore Milia Riccardo, sebbene abbia tenuto una condotta ingiuriosa, non avrebbe dato luogo ad alcun tentativo di violenza. In ordine all’inibizione del proprio tecnico la società Tegula Teulada richiede la riduzione della squalifica assumendo che il Puddu Omar in alcun modo abbia tenuto una condotta ingiuriosa. La Commissione, - - letti gli atti ufficiali; - - ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Milia Riccardo appare congrua in relazione alla condotta tenuta, caratterizzata dalla pluralità delle ingiurie ai danni dell’assistente dell’arbitro e dal tentativo di aggressione in danno dello stesso, il tutto dopo aver colpito un avversario lontano dall’azione; - - rilevato, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, n° 3, lettera b) del C.G.S., il reclamo inerente alla sanzione inflitta al tecnico Puddu Omar è inammissibile, DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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