COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare P.M. GOLFO ARANCI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara P.M. Golfo Aranci / Ghilarza del 13.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°38 del 07.04.2005 Delibera della Commissione Disciplinare P.M. GOLFO ARANCI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 17.03.2005. Gara P.M. Golfo Aranci / Ghilarza del 13.03.2005. La P.M. Golfo Aranci ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) 1) squalifica per cinque giornate effettive al giocatore Mulas Mario (capitano) che, nel tentativo di impedire la notifica dell’espulsione ad un compagno, dava all’arbitro alcune spallate e quindi lo tratteneva per i fianchi; 2) 2) squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore Secchi Andrea che, alla notifica della propria espulsione per fallo di gioco, rivolgeva all’arbitro espressioni triviali finchè veniva allontanato dai compagni. La reclamante contesta l’entità delle due squalifiche, ritenendola eccessiva, e ne domanda la riduzione. Con riferimento, in particolare, al Mulas Mario assume che egli reagì vivacemente al provvedimento di espulsione del proprio compagno ( Sechi Andrea) senza peraltro porre in essere alcun atto di violenza ai danni dell’arbitro. L’assembramento creatosi intorno a quest’ultimo indusse evidentemente in errore il direttore di gara, tanto da attribuire al Mulas Mario un comportamento che viceversa non fu da questi mai posto in essere. Frutto di erronea valutazione sarebbero, altresì, sempre a detta della reclamante, le imprecazioni attribuite al giocatore Secchi Andrea. La Commissione, sulla scorta del referto di gara rileva, viceversa, la piena fondatezza degli addebiti, tanto nei riguardi del Mulas Mario che del Secchi Andrea. Nel predetto referto risultano analiticamente descritti gli episodi che ne hanno determinato, da parte del Giudice Sportivo, la irrogazione delle rispettive sanzioni. In particolare, per quanto riguarda il Mulas Mario, capitano della formazione, risultano provati gli atti di scomposta reazione al provvedimento di espulsione, consistiti nelle spallate e nella trattenuta per i fianchi, sulla persona dell’arbitro. Quanto al Secchi Andrea, anche in questo caso risulta inequivocabile, per come riferito, il significato delle espressioni proferite all’indirizzo del direttore di gara, dopo l’espulsione. La portata degli episodi e la sconveniente ed irriguardosa condotta adottata dai due giocatori nei confronti del direttore di gara, inducono a considerare adeguate le sanzioni inflitte, così da dover essere confermate. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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