COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SEDILO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 24.03.2005. Gara Sedilo / Birori del 13.03.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SEDILO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 24.03.2005. Gara Sedilo / Birori del 13.03.2005. Con reclamo in data 26 marzo 2005, tempestivamente presentato, la società Sedilo chiedeva la riduzione della squalifica inflitta all’allenatore Carta Giampietro fino al 30 aprile 2005 e la riduzione della inibizione ad assolvere incarichi e mansioni ufficiali inflitta al dirigente Sardara Giuseppe fino al 31 maggio 2005 ed al dirigente Muscau Pasquale fino al 30 aprile 2005. Tali sanzioni venivano irrogate dal Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in oggetto per avere: - - il Sardara, ingiuriato e minacciato gravemente l’arbitro durante e al termine della gara e per averlo colpito con una spinta; - - il Muscau e il Carta, per avere ingiuriato e minacciato l’arbitro durante e al termine della gara. Sostiene la reclamante che i propri tesserati avrebbero formulato delle proteste “ accompagnate anche da ingiurie” che “ sono continuate, sicuramente più veementi, nel momento dello spintone al nostro giocatore”; ritiene comunque che nessuno abbia minacciato gravemente il direttore di gara, né che questi sia stato colpito con uno spintone. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Le allegazioni riportate dal direttore di gara nel referto e nel supplemento in data 15 marzo 2005 espongono chiaramente quanto avvenuto in occasione della gara ed individuano in modo specifico le responsabilità dei tesserati sottoposti a sanzione. Inoltre le parziali ammissioni di responsabilità contenute nel reclamo confermano quanto riferito dal direttore di gara e, al contrario, nulla riportano in merito allo spintone ed alle minacce proferite nei confronti di quest’ultimo. Tutto ciò premesso, la Commissione, letti gli atti ufficiali ed esaminato il reclamo, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo l’incameramento della tassa.
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