COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. S.G. FLUMINI QUARTU S.E. ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso il risultato della gara Villacidrese / Flumini Quartu del 01.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. S.G. FLUMINI QUARTU S.E. ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso il risultato della gara Villacidrese / Flumini Quartu del 01.04.2005. La reclamante chiede sia inflitta alla società Villacidrese la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 6 per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Flumini Quartu sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nella squadra della società Villacidrese, il giocatore Porcu Sergio, pur non avendone titolo perché squalificato. La Commissione, accertato che il reclamo è stato proposto nei modi e nei termini previsti e rilevato: - - che dagli atti ufficiali del Comitato Regionale Sardegna – Comunicato Ufficiale n° 26 del 15.03.2005- risulta che il giocatore Porcu Sergio era squalificato per una gara effettiva; - - che lo stesso ha preso parte alla gara successiva del 19.03.2005 Genuri / Villacidrese non scontando la suddetta squalifica; - - che quindi, ha partecipato alla gara che qui interessa in posizione irregolare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società sportiva Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6 e di squalificare il Porcu per una ulteriore giornata di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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