COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE ( Campionato Juniores Regionale Calcio a Cinque ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 30.03.2005. Gara Ats / Asseminese del 24.03.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 14 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
G.S. ASSEMINESE ( Campionato Juniores Regionale Calcio a Cinque )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 30.03.2005.
Gara Ats / Asseminese del 24.03.2005.
La società Asseminese ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti:
1) 1) squalifica per due gare effettive inflitta al giocatore Gavioli Daniele, perché al termine dell’incontro colpiva un giocatore avversario con uno schiaffo;
2) 2) ammenda di Euro 100,00 inflitta alla società Asseminese, per intemperanze dei suoi sostenitori al termine dell’incontro.
La reclamante contesta il fondamento degli addebiti e domanda la revoca e la riduzione delle rispettive sanzioni.
Con riferimento, in particolare, alle intemperanze attribuite ai propri sostenitori, osserva che la squadra dell’Asseminese giocava in trasferta e che nella circostanza non erano presenti persone al seguito, tranne i genitori di tre calciatori, che peraltro non si resero responsabili di intemperanze. Quanto alla squalifica inflitta al Gavioli, la considera ingiustificata, dal momento che nei confronti del medesimo giocatore non venne assunto alcun provvedimento disciplinare.
La Commissione, in riferimento alla squalifica inflitta al giocatore Gavioli Daniele, rileva la inammissibilità del reclamo, trattandosi di sanzione non impugnabile, ai sensi dell’art. 41, n° 3 del C.G.S..
Quanto all’ammenda, la stessa Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene non adeguatamente provati gli addebiti nei confronti della società e dei suoi sostenitori. La descrizione degli episodi che hanno determinato la sanzione risulta infatti frammentaria e tale da ingenerare seri dubbi sull’ascrivibilità dei comportamenti e sulla loro gravità.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA:
1) 1) di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne la squalifica inflitta al giocatore Gavioli Daniele;
2) 2) di accogliere il reclamo per quanto attiene l’ammenda inflitta alla società Asseminese e di revocarla.
Dispone il non addebito della tassa.
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