COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.QUARTU S.E. e C.M.S. S.ELIA ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°36 del 24.03.2005 gara Quartu S.Elena – C.M.S. Sant’Elia del 20.03.2005

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.QUARTU S.E. e C.M.S. S.ELIA ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°36 del 24.03.2005 gara Quartu S.Elena – C.M.S. Sant’Elia del 20.03.2005 La società Quartu Sant’Elena e la Polisportiva C.M.S. Sant’Elia, con due distinti ricorsi hanno proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo: - - la perdita della gara col risultato di 0 a 3 inflitta ad entrambe società perché ritenute responsabili dei disordini che si erano creati tra i loro sostenitori e che vedevano coinvolti anche alcuni loro giocatori, situazione che ha indotto l’arbitro a porre termine alla gara al 36° minuto del secondo tempo al fine di tutelare la propria incolumità e quella dei giocatori; - - l’ammenda di € 350,00 a carico della C.M.S. Sant’Elia e di € 300,00 a carico del Quartu Sant’Elena per le stesse motivazioni di cui sopra; - - la squalifica del giocatore del C.M.S. Sant’Elia Morello Gianfranco per n° 5 giornate perché alla notifica dell’espulsione, lo stesso dava un violento calcio alla rete che separa il terreno di gioco e gli spogliatoi, tentando di scavalcare e aggredire un sostenitore della squadra avversaria; - - la squalifica dei giocatori del C.M.S. Sant’Elia Saba Marcello e Gerina Enrico per n° 3 giornate perché imitavano nella condotta violenta il compagno di squadra Morello; - - la squalifica per due giornate del giocatore del C.M.S. Loddo Claudio La Polisportiva C.M.S. a sostegno del proprio reclamo ha dichiarato che secondo la società non esistevano i presupposti per la sospensione della partita, in quanto la baruffa sorta tra i loro giocatori ed un dirigente della squadra avversaria, per quanto da condannare, non era tale da creare pericoli di ordine pubblico. La reclamante chiede la ripetizione della gara, la riduzione dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche dei giocatori Morello Gianfranco, Saba Marcello, Gerina Enrico e Loddo Claudio in quanto eccessive in relazione ai fatti a loro addebitati. La società Quartu Sant’Elena ha chiesto l’omologazione del risultato conseguito sul campo al momento della sospensione, o comunque la conferma della vittoria della loro squadra e l’annullamento della sanzione. A sostegno del proprio reclamo ha precisato che nei fatti descritti nel referto arbitrale che hanno generato la sospensione non hanno preso parte calciatori o tesserati del Quartu S.Elena. L’arbitro, chiamato a chiarimenti, nel corso dell’odierna seduta ha confermato integralmente il suo rapporto. I rappresentanti delle due società, sentiti successivamente, hanno confermato le richieste espresse sui reclami. La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e rileva che entrambe le società hanno allegato copia della ricevuta di spedizione del ricorso alla controparte. Sulla scorta degli elementi acquisiti, la Commissione ritiene di poter accogliere il reclamo della società Quartu Sant’Elena, per quanto attiene il risultato della gara. Come si evince dal rapporto arbitrale, peraltro preciso e circostanziato, gli episodi che hanno determinato la sospensione della gara non vedono mai coinvolti giocatori o tesserati del Quartu Sant’Elena, che comunque rimane responsabile delle intemperanze di alcuni tifosi locali coinvolti con i giocatori della squadra ospite. Viceversa, sullo stesso punto, in merito alla richiesta della ripetizione della partita, non può essere accolto il ricorso del C.M.S Sant’Elia perché, come dettagliatamente descritto nel rapporto di gara, i fatti e i disordini che hanno indotto l’arbitro a sospendere la partita, sono stati generati dai suoi giocatori e per i quali li ha visti partecipi anche se in modo marginale. Per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai giocatori del C.M.S. la Commissione ritiene meritevole di parziale accoglimento il ricorso della società, perché le stesse appaiono eccessive in relazione ai fatti a loro addebitati. Infatti, per quanto protagonisti in un reiterato tentativo di aggressione nei confronti di un sostenitore della squadra avversaria senza mai arrivare al diretto contatto, il comportamento posto in essere dai giocatori, pur certamente riprovevole, è rimasto sostanzialmente contenuto in una azione di minacce e ingiurie rivolte ai sostenitori della squadra avversaria, mai sfociato in rissa. Per questi motivi, in parziale riforma della decisione del G.S., delibera: - - di sanzionare solo la Polisportiva C.M.S Sant’Elia con la perdita della gara per 0 a 3; - - di confermare le ammende ad entrambe le società; - - di ridurre le squalifiche inflitte al giocatore Morello Gianfranco a n° 4 giornate, e ai giocatori Saba Marcello e Gerina Enrico per n° 2 giornate; - - di dichiarare inammissibile, ai sensi dell’art. 41 del C.G.S., la domanda di riduzione della squalifica per due giornate del giocatore Loddo Claudio. Dispone il non addebito della tassa per entrambe società.
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