COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MACOMERESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Macomerese / Laconi del 17.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°43 del 5 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MACOMERESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Macomerese / Laconi del 17.04.2005. Con reclamo in data 18 aprile 2005, inviato in pari data via fax e in data 22 aprile 2005 a mezzo raccomandata, la società Macomerese ricorreva avverso il risultato della gara in oggetto. Al riguardo, la società ricorrente rilevava la partecipazione alla gara del giocatore della società Laconi Gessa Costantino, il quale risultava squalificato per una giornata come da Comunicato Ufficiale n° 40 del 14 aprile 2005. La ricorrente richiedeva che venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Laconi. Al reclamo la società Macomerese allegava copia della distinta gara e ricevuta dell’invio reclamo alla società Laconi. Esaminati gli atti e rilevata la tempestiva presentazione del reclamo, quest’ultimo appare fondato. Con Comunicato Ufficiale n° 40 in data 14 aprile 2005, il giocatore Gessa Costantino della società Laconi veniva infatti squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni e il giorno 17 aprile 2005 il citato giocatore partecipava alla gara Macomerese / Laconi. Nessuna gara è stata disputata tra la data in cui è stata irrogata la squalifica, per una gara effettiva, e la data in cui si è svolta la gara sopra citata. Pertanto, la partecipazione del giocatore Gessa Costantino alla gara in oggetto, come risulta dalla distinta gara, è sicuramente irregolare. Ciò comporta, ai sensi dell’art.12, n° 5, lett.A), la sanzione sportiva della perdita della gara per la squadra A.C. Laconi che ha impiegato un giocatore squalificato. Inoltre, al giocatore Gessa Costantino deve essere inflitta una ulteriore giornata di squalifica. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di infliggere alla società Laconi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e la squalifica di una ulteriore giornata al giocatore Gessa Costantino della società Laconi. Dispone il non addebito della tassa.
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