COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 12 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CIRCOLO SPORTIVO MARACANA’ ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso il risultato della gara Genuri / Maracanà del 23.04.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2004/2005 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 12 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CIRCOLO SPORTIVO MARACANA’ ( Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” ) Avverso il risultato della gara Genuri / Maracanà del 23.04.2005. La Società Maracanà proponeva rituale reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, terminata col punteggio di 4 a 4. La reclamante assumeva che la società Genuri avrebbe fatto partecipare all’incontro il calciatore Piras Alessio nato il 07.12.1989, in posizione irregolare in quanto non munito del previsto certificato di idoneità e chiedeva, pertanto, che venisse inflitta a quest’ultima società la perdita della gara con il risultato di 0 a 6. L’U.S. Genuri faceva pervenire, nei termini, delle controdeduzioni in base alle quali assumeva che il proprio tesserato, pur essendo stato inserito nella lista, non si sarebbe presentato all’appello e tanto meno in campo e chiedeva, pertanto, il rigetto del reclamo. La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro e constatato che effettivamente il giocatore Piras Alessio è stato inserito nella lista dei giocatori partecipanti alla gara in oggetto, e che non rileva il fatto che lo stesso vi abbia effettivamente preso parte, e ciò secondo il disposto di cui all’art.12 del C.G.S., n° 5, lett.c), DELIBERA di accogliere il reclamo proposto assegnando alla reclamante la vittoria della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 6. Dispone il non addebito della tassa.
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